Per ulteriori approfondimenti e
chiarimenti sui contratti dei lavori sopra elencati, consultare
le FAQ (Frequently Asked Questions)
all'apposita pagina.
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Lavoro
a tempo indeterminato.
L'assunzione a tempo pieno e indeterminato è
regolamentata (come la maggior parte delle altre forme
contrattuali) dai cosiddetti "Contratti
nazionali di categoria". Ogni categoria
economica italiana si è infatti dotata di un suo
contratto, che dovrebbe essere applicato da tutte le
aziende di quel settore.
In pratica, in Italia esistono centinaia di Contratti
collettivi nazionali (un vero e proprio primato
mondiale), che se da un lato portano un certo equilibrio
all'interno di un settore economico, dall'altro
creano non poche difficoltà di interpretazione
sulla scelta del contratto stesso. Ad esempio, nel
settore della telefonia mobile, anche i maggiori
operatori applicano contratti diversi: dal
metalmeccanico, al telefonico, dal commercio ai
servizi.
Altra attenta considerazione, al momento della firma di
un contratto, merita l'inquadramento offerto:
quale livello retributivo o professionale? E' pressoché
impossibile trovare due aziende dello stesso settore,
dove si applica lo stesso contratto, che in realtà
offrano inquadramenti identici a parità di compiti
effettivamente svolti...
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Lavoro
a tempo determinato
Le assunzioni
con contratto a termine sono concesse dalla legge
soltanto in alcuni casi, esplicitamente indicati nei
Contratti nazionali di categoria. In genere, questa
possibilità è ammessa nei lavori cosiddetti
"stagionali" o quando sono necessarie
sostituzioni di lavoratori assenti.
La data di scadenza del rapporto deve risultare da
un contratto scritto. Deve trattarsi di una data precisa
o comunque collegata ad un evento particolare (ad
esempio, il rientro del lavoratore assente).
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato
per una sola volta (diversamente, l'assunzione si
trasforma per legge in tempo indeterminato).
Se la durata del contratto a tempo determinato non è
superiore ai quattro mesi nell'arco dello stesso anno,
il lavoratore conserva l'iscrizione e la posizione in
graduatoria nelle liste del collocamento pubblico. (Vedi
approfondimenti).
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Lavoro
temporaneo-interinale
Il lavoro
temporaneo, concretamente introdotto in Italia nel
gennaio del 1998, costituisce una delle principali
innovazioni del nostro mercato del lavoro. Dopo una
iniziale fase di assestamento e verifica della legge
(come sempre farraginosa e troppo rigida) questa forma
contrattuale sta conoscendo un enorme sviluppo, grazie
ai concreti risultati che ha già permesso di
raggiungere e alle sue enormi potenzialità.
Anche in Italia, il lavoro temporaneo (nato negli Usa
negli anni '50) si è rivelato utile non solo agli interessi
delle aziende, ma anche a quelli dei lavoratori,
soprattutto i più "deboli": i giovani
alla ricerca di un primo impiego, le donne che
desiderano entrare o rientrare sul mercato del lavoro, i
disoccupati che devono ricollocarsi e, in attesa
di una sistemazione definitiva, non possono o non
vogliono permettersi di rimanere inattivi. Esistono
anche lavoratori temporanei "professionisti",
cioé persone che desiderano lavorare soltanto in
determinati periodi dell'anno o della loro vita (per
esempio, gli studenti d'estate o le casalinghe quando la
famiglia deve sostenere investimenti straordinari...)
Infatti, il lavoro temporaneo consente di trovare più
facilmente un lavoro, di ricevere un'apposita formazione
per reinserirsi sul mercato o specializzarsi, di
presentare la propria candidatura a diverse società
autorizzate senza concedere esclusive, di conoscere nuove
realtà aziendali che potrebbero poi assumere il
lavoratore a tempo pieno (statisticamente, in Italia
questo passaggio avviene nel 20% dei contratti
interinali)
La fornitura di lavoratori temporanei può essere
effettuata esclusivamente dalle società
autorizzate dal Ministero del lavoro, realtà da non
confondere con tutte le "cooperative di
lavoro" largamente diffuse in Italia prima
dell'introduzione dell'attuale normativa. L'elenco
completo delle società di lavoro temporaneo
autorizzate è presente alla pagina "Società
di lavoro temporaneo interinale" dove sono
riportati i link alle società che effettuano questo
tipo di servizio.
Per i lavoratori, il servizio offerto dalle società
autorizzate è tassativamente gratuito.
Il contratto di lavoro temporaneo (a differenza del
rapporto di "socio" delle cooperative di
lavoro sopra citate) garantisce al lavoratore il
diritto ad una retribuzione del tutto simile a quella
dei colleghi assunti a tempo indeterminato, oltre al
versamento di tutti i contributi previdenziali.
Il lavoro temporaneo può essere utilizzato dalle
aziende per sostituire lavoratori assenti, per
coprire qualifiche non previste dall'organico aziendale,
e in altri casi previsti dai contratti collettivi di
categoria. Non può essere utilizzato per
sostituire lavoratori in sciopero, per lavori
pericolosi e per sostituire lavoratori licenziati negli
ultimi 12 mesi. (Vedi
approfondimenti).
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Formazione
lavoro
Per i datori di
lavoro è divenuto estremamente semplice richiedere e
ottenere l'autorizzazione ai cosiddetti "progetti
di formazione e lavoro", che prevedono vincoli
e controlli molto leggeri, oltre ad elevati risparmi
economici e sgravi contributivi. Ecco i
motivi principali che hanno contribuito alla larghissima
diffusione di questa forma contrattuale.
I limiti di età (dai 16 ai 32 anni) sono elevati
in alcune aree del sud Italia, mentre per la categoria
dei profughi sono inesistenti.
La durata del contratto di formazione e lavoro può
variare dai 12 ai 24 mesi, sono possibili periodi
di prova ma anche casi di proroga dello stesso
contratto. Alla scadenza del contratto, il rapporto può
essere confermato a tempo indeterminato (e questo
avviene nella maggior parte dei casi). La conversione può
avvenire anche prima della scadenza, e in questo caso il
datore di lavoro conserva il diritto agli sgravi fino
alla scadenza originaria.
Oltre che attraverso le inserzioni di Lavoro e
Professioni, le opportunità di assunzione con contratto
di formazione e lavoro possono essere verificate presso
le Commissioni regionali per l'impiego, cioè
l'organismo che presso ogni Direzione regionale provvede
ad autorizzare i progetti presentati dalle aziende. In
alcune regioni italiane, l'elenco dei progetti approvati
è di pubblico dominio, e diffuso attraverso i
servizi pubblici all'impiego. (Vedi
approfondimenti).
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Apprendistato
I giovani che intendono entrare subito nel mercato del lavoro possono assolvere
l'obbligo formativo in Apprendistato. Si tratta di un contratto di lavoro speciale, che ha l'obiettivo
di far conseguire all'apprendista una qualifica attraverso un percorso di formazione
che si realizza prevalentemente in azienda, la quale a
sua volta ottiene in compenso agevolazioni contributive; inoltre gli apprendisti in obbligo
formativo partecipano ad attività di formazione esterna della durata di circa 240
ore l'anno, organizzate da centri di formazione. Tali attività sono finalizzate a
sistematizzare le competenze acquisite attraverso la pratica lavorativa, consolidando
le conoscenze di base e trasversali. I giovani che hanno assolto l'obbligo formativo in
apprendistato possono, previa verifica del possesso di alcune competenze di base,
accedere ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
Dovrebbe essere quindi un’ottima possibilità data ai giovani per inserirsi
nel mondo del lavoro ed ottenere una qualifica.
L'apprendistato può riguardare sia operai che impiegati
in tutti i settori economici. E' esclusa
la sua applicazione quando il lavoro da svolgere è
elementare e dunque non richiede tempi di apprendimento
e qualifiche professionali specifiche.
I limiti di età sono elevati a 26 anni nel sud
Italia, mentre nel settore dell'artigianato l'età può
essere elevata fino a 29 anni, ma soltanto nel
caso di qualifiche ad alto contenuto professionale. Per
i portatori di handicap, questi limiti sono
elevati di ulteriori due anni.
La durata del contratto di apprendistato deve
essere compresa fra i 18 mesi e i 4 anni. Durate diverse
sono previste nel settore dell'artigianato.
Al termine del periodo di addestramento, l'apprendista
deve sostenere una prova di idoneità per
ottenere la qualifica professionale. Il datore di lavoro
può confermare il lavoratore, applicando il
contratto a tempo indeterminato, o anche rinunciare
alla prosecuzione del rapporto (oltre un certo limite di
rinunce, non è però possibile assumere nuovi
apprendisti)
La retribuzione degli apprendisti può crescere,
dall'inizio alla fine del rapporto, dal 58% fino all'85%
della retribuzione prevista per il personale
qualificato. Per le aziende, sono previsti versamenti
contributivi molto bassi, vicino all'esenzione.
Per
ulteriori informazioni sul contratto di apprendistato
vedi approfondimenti.
E'
anche possibile rivolgersi al Centro per l'impiego più vicino,
agli Uffici di
Informazione e Orientamento degli Assessorati alla Formazione provinciali o regionali.
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Collaborazione
professionale
Le aziende tendono
a proporre in maniera sempre più frequente rapporti di
collaborazione professionale, piuttosto che le
tradizionali assunzioni, perché si tratta di forme meno
costose e più flessibili. Molto spesso, però, è
il carattere stesso del rapporto che impone la
collaborazione professionale (ad esempio, nel settore
della rappresentanza plurimandataria).
E' però sempre più diffusa, anche fra i lavoratori, la
preferenza verso queste forme di rapporto, sicuramente meno
tutelate (si è ancora in attesa di una legge che
regolamenti i diritti dei cosiddetti "lavoratori
atipici"), ma che procurano altri vantaggi:
maggiore libertà di azione e gestione del proprio
tempo, gestione contemporanea di diversi rapporti di
lavoro, parziale svincolamento rispetto alle normative
previdenziali obbligatorie che, al giorno d'oggi, molto
pretendono e poco o nulla promettono di buono per il
futuro (meglio ricorrere a forme previdenziali private
più confortanti).
Il confine, in verità spesso male interpretato, fra
il lavoro dipendente e la collaborazione professionale
può essere individuato solamente "sul campo":
in linea di massima una collaborazione è autonoma
quanto presenta senza ombra di dubbio due caratteri:
a) non esiste vincolo gerarchico (si affida un
compito che il collaboratore svolge in autonomia,
dovendo rispondere soltanto dei risultati, nei tempi
concordati).
b) non esiste orario di lavoro (eventuali tempi
concordati devono riguardare soltanto il termine ultimo
entro il quale il collaboratore deve portare a termine
il compito affidato). Nel dubbio, il pretore del lavoro
eventualmente chiamato in causa non esita ad esprimere
un giudizio favorevole al lavoratore.
Oltre al rapporto di agenzia, regolamentato da
specifiche leggi in materia, le collaborazioni
professionali sono divise dal fisco (e non da
leggi di lavoro: curioso, vero?) fra due diverse
categorie: le collaborazioni occasionali e le
collaborazioni coordinate e continuative.
Le collaborazioni occasionali si distinguono
perché, anche se prolungate nel tempo, riguardano la
realizzazione di un solo obiettivo assegnato. Sono
soggette ad una "ritenuta d'acconto"
(20% sul compenso lordo) effettuata direttamente dal
datore di lavoro. Il lavoratore dovrà poi pagare Irpef
ed altri balzelli statali in base al proprio reddito
complessivo (scontato del 20% già versato dal datore di
lavoro).
Le collaborazioni coordinate e continuative sono
caratterizzate dalla prosecuzione nel tempo di una
prestazione professionale che si ripete e si rinnova. Il
lavoro può essere svolto anche presso l'impresa, ma
sempre senza orari prestabiliti e vincoli di
subordinazione. Può essere concordato un vincolo di
esclusività. Questa forma contrattuale, oltre alla
ritenuta d'acconto Irpef, prevede obbligatoriamente
anche una trattenuta (attualmente del 12%) che
deve essere versata ad un ente previdenziale (Inps
o altro).
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Lavoro
part-time
Con il contratto
part-time l'attività lavorativa può essere svolta ad
orario ridotto, scaglionato nell'arco della
settimana, del mese o dell'anno. Gli orari possono
essere modificati con preavviso da parte del
datore di lavoro.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, i
lavoratori a tempo parziale hanno un diritto di
precedenza. Se il datore di lavoro richiede una
trasformazione da part-time a tempo pieno è necessario
l'accordo fra le parti.
Retribuzioni, ferie, maternità, malattie e altri
diritti sono in tutto simili (proporzionati per
quanto riguarda il salario) a quello dei colleghi
assunti a tempo pieno.
I lavoratori part-time possono anche iscriversi ad una specifica
lista presso gli uffici pubblici di collocamento. (Vedi
approfondimenti)
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Socio-lavoratore
Anche dopo l'introduzione del lavoro temporaneo
in Italia, il fenomeno delle cooperative (peraltro, nato
proprio perché nel nostro Paese mancava una legge che
rispondesse alle esigenze di flessibilità del mercato
del lavoro) ha finora subito solamente un lieve calo,
per diversi motivi:
a) nei primi due anni di applicazione, il
contratto di lavoro temporaneo non poteva essere
utilizzato per le mansioni professionali più
semplici; limite finalmente scomparso dal dicembre
del '99
b) molte aziende ritengono ancora più "conveniente",
cioè meno costoso, affidarsi alle cooperative di
lavoro, piuttosto che alle agenzie di lavoro temporaneo;
considerazione spesso erronea, perché le
mansioni affidate rischiano di uscire dai confini
legali, e causare pesanti multe
c) non mancano le cooperative corrette,
che offrono ai lavoratori un servizio di concreto ed a
volte insostituibile valore sociale.
I soci-lavoratori non
sono tutelati dallo Statuto dei lavoratori e tutte
le caratteristiche del rapporto (retribuzione, ferie,
liquidazioni, contributi, cessazione del rapporto) sono
affidati a regole interne, contenute nello
statuto della cooperativa.
Spesso il socio-lavoratore è sottopagato e vanta
soltanto sulla carta i diritti riservati ad un vero e
proprio socio: per legge, è obbligatorio il versamento
di una quota associativa (il minimo è fissato in
50mila lire) che difficilmente garantisce il diritto di
partecipare alle decisioni strategiche, ma consente
soltanto di essere avviati ad una attività lavorativa.
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Lavoro
a domicilio
Il lavoro a domicilio, regolato dalla legge n.
877/73, prevede che le aziende interessate a questa
forma di collaborazione siano iscritte in uno
speciale registro presso la Direzione provinciale
del lavoro.
I lavoratori devono aprire la partita Iva e
possedere il cosiddetto "libretto di
controllo", che sostituisce la busta paga, dove
sono riportati qualità e quantità di lavori e
compensi.
Quelli
descritti nell'introduzione, sono i requisiti richiesti
dalla legge per poter operare nel settore del lavoro a
domicilio. Purtroppo non soltanto la legge non
garantisce la correttezza dei rapporti fra
azienda e lavoratori, ma molto spesso le aziende operano
completamente al di fuori dalla legge, ed anzi
propongono vere e proprie truffe.
Per questo motivo, Lavoro e Professioni tenta di
effettuare una rigorosa selezione delle
opportunità di lavoro a domicilio, richiedendo agli
inserzionisti alcuni documenti che possano garantire
almeno la regolarità formale dell'inserzione. Anche
questi accorgimenti, però, si rivelano spesso insufficienti
e soltanto la collaborazione dei lavoratori può
permettere di individuare le aziende scorrette e dunque
non accettare nuove inserzioni.
In ogni caso, soprattutto in alcuni settori, come quello
tessile, meccanico e della componentistica
elettronica, non mancano opportunità che possono
venire incontro alle esigenze di lavoratori che, per
diversi motivi, preferiscono dedicarsi ad una attività
a domicilio. (Vedi
approfondimenti).
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Il
lavoro di agenzia
Il contratto di agenzia (disciplinato dagli artt. 1742 e 1753 del Codice Civile
e dalla direttiva Cee n° 53/1986, su cui si basa il DLgs. 10-09-1991) implica
l'assunzione, da parte di un agente, dell'incarico di promuovere la conclusione
di contratti di vendita di determinati beni o servizi per conto di un terzo
(l'impresa o preponente). Ciò si verifica in cambio di una retribuzione, in una
zona e in un territorio o, ancora, in un dato settore di mercato preliminarmente
stabiliti dal preponente. (Vedi
approfondimenti)
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Telelavoro
Le caratteristiche che contraddistinguono la nuova forma
di collaborazione definita "telelavoro" (in
via di sviluppo anche in Italia) possono sintetizzarsi
in tre punti:
- distanza dall'ufficio
- impiego di una nuova tecnologia (telefono,
computer, internet, eccetera)
- facilità di comunicazione con l'ufficio.
(Vedi approfondimenti e Link
utili).
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Stage
e borse di studio
Lo stage (che la
legge in materia n. 196/97 definisce "tirocinio
formativo e di orientamento") è un periodo di formazione
"sul campo" che si trascorre in una
determinata azienda durante o al termine degli studi.
Possono usufruire delle opportunità di stage gli studenti
della scuola superiore, degli istituti professionali e
delle università, i lavoratori disoccupati o in
mobilità, i portatori di handicap.
Lo stage non costituisce rapporto di lavoro. Lo
stagista è solamente un ospite dell'azienda, che
è tenuta esclusivamente a sostenere l'onere
dell'assicurazione per la responsabilità civile.
Le opportunità di stage sono sono segnalate dagli "uffici stage" di
diverse università e enti di formazione
nazionali, o direttamente dalle aziende.
Consulta i link
utili per le relative informazioni. (Vedi
approfondimenti).
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Corso
di formazione
I corsi di formazione professionale, ovviamente, non
sono concrete opportunità di lavoro. Rappresentano però
un completamento della formazione già acquisita
ad ogni livello: dai lavoratori privi di scolarità a
quelli che necessitano di un ricollocamento, dai
neodiplomati ai neolaureati, a tutti i lavoratori
appartenenti alle cosiddette "categorie
deboli" del mercato del lavoro
La formazione professionale è caratterizzata da momenti
di formazione teorica ma anche di vero e proprio apprendimento
sul campo, attraverso tirocini aziendali.
Per informazioni più specifiche è possibile consultare
i link
utili alla pagina apposita.
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