Negli ultimi
anni il mondo del lavoro ha subito una notevole
trasformazione: da una parte i rapporti di lavoro
dipendente (lavori tipici), che si sono anche evoluti in nuove forme, e
dall’altra si sono affermati i cosiddetti Lavori
atipici; nonché la nascita di nuove
professioni caratterizzate da buone prospettive
occupazionali.
Il lavoro atipico può comprendere una gamma molto vasta
di rapporti, che va dal lavoro parasubordinato, al lavoro
temporaneo (interinale), ai contratti a tempo determinato, ai
contratti di formazione e lavoro, a istituti specifici come i
piani di inserimento professionale, le borse lavoro, gli stages,
forme, queste ultime, che stanno a metà tra rapporto di lavoro
breve e percorso formativo. Anzi alcune di queste forme non
attivano rapporti di lavoro vero e proprio, nemmeno a tempo
determinato. Sono forme speciali di inserimento al solo scopo
formativo. In questa area sono dunque inseriti tutti i rapporti
che non siano vera e propria assunzione a tempo indeterminato.
Una interpretazione più ristretta esclude invece i contratti di
formazione lavoro e l'apprendistato perché, pur essendo
rapporti speciali a termine, nascono con finalità di
inserimento organico nel mondo del lavoro.
Per ulteriori
informazioni consultare il sito: http://www.cgil.it/documenti/FAQ-LavoroAtipico.htm#faq01
LAVORATORI TIPICI E ATIPICI
Rapporti
di lavoro dipendente
Lavori
atipici
Piani di
Inserimento Professionale
Borse
di lavoro
LSU
Lavori Socialmente
Utili
LPU
Lavori di Pubblica
utilità
Collaborazioni
coordinate e continuative
Si
parla di lavoro parasubordinato, qualche volta di
‘popolo del 10%’, oppure di collaborazione coordinata
e continuativa. Tutti nomi che aiutano a identificare una
forma di lavoro che ha la caratteristica di non essere né
subordinato né autonomo.
Si
tratta di una forma di collaborazione svolta sotto
l’indirizzo e il controllo di un committente, che
s’inserisce in un programma aziendale, senza vincolo di
subordinazione. E’ una forma sempre più diffusa.
Talvolta è una scelta consapevole, nel desiderio di
lavorare in autonomia e per più committenti.
Spesso
tuttavia dietro tali forme di collaborazione si nasconde
semplicemente il tentativo
delle aziende di ridurre il costo del lavoro.
La
legge 8.8.95, n.335 (riforma previdenza) prevede per
questi lavoratori, all’art.2, co.26, l’obbligo di
iscrizione presso apposita gestione separata Inps, con un
contributo del 12% (prima era pari al 10%) in parte a
carico dell’azienda, in parte a carico del lavoratore,
valido per la pensione.
Attualmente
questi soggetti non godono di tutele relativamente alla
malattia, alla sicurezza sul lavoro, per non parlare di
diritti di formazione e aggiornamento. Solo recentemente
un provvedimento ha esteso loro una forma di tutela per la
maternità e per il reddito familiare.
Gli
iscritti alla gestione separata Inps hanno superato il
milione ma si può ritenere che i soggetti coinvolti da
questa forma di lavoro siano molto più numerosi. I ruoli
ricoperti e le mansioni svolte da questo tipo di
lavoratori sono i più diversi: ricercatore, organizzatore
di convegni, esperto di comunicazione, medico,
coordinatore di corsi, animatore, musicista, giornalista,
ecc.
Per
questo variegato mondo sono in arrivo importanti novità.
Infatti dovrebbe essere presto approvato un disegno di
legge attualmente in esame in Parlamento, il quale punta
ad estendere alcune tutele inderogabili al lavoro
parasubordinato.
(Vedi
altre informazioni).
Collaborazioni
occasionali e prestatori d’opera
Le
collaborazioni occasionali e le prestazioni d’opera sono
contratti per certi aspetti simili a quelli coordinati e
continuativi.
La
differenza principale dovrebbe essere la durata.
Infatti questi tipi di contratti dovrebbero durare poche
settimane o mesi, il tempo necessario per portare a
termine brevi progetti o obiettivi ben delimitati
(ricerche, articoli, corsi, eventi, ecc.) In realtà i
datori di lavoro preferiscono utilizzarli anche per
periodi più lunghi perché prevedono minori oneri
previdenziali rispetto al contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
E’
un contratto molto diffuso in certi specifici ambiti,
come per esempio i giornalisti non professionisti, i
ricercatori, i lavoratori free-lance, certi ambiti di
insegnamento. Purtroppo questi contratti sono anche la
facciata di rapporti di lavoro in realtà di tipo
subordinato (addetti agli scaffali o presentatori di
prodotti nei supermercati, distributori di riviste,
rappresentanti).
I
contratti occasionali non prevedono coperture
assicuative e previdenziali di alcun tipo.
(Vedi
altre informazioni)
Lavoro
interinale
Più
esattamente la normativa che lo ha introdotto in Italia (artt.
1-11, L.196/97) lo definisce lavoro temporaneo. Si
tratta di una figura nuova, che si sta diffondendo in
questi ultimi mesi, caratterizzata dal fatto che i
lavoratori vengono assunti (a termine, ma anche a tempo
indeterminato) da imprese fornitrici di lavoro
temporaneo, che a loro volta li avviano ad imprese
(imprese utilizzatrici) che hanno bisogno di personale per
periodi di tempo determinati, e che risparmiano in questo
modo sui costi di ricerca, selezione e formazione,
evitando l’onere di fare assunzioni definitive.
Il
lavoro interinale è utilizzato da anni in quasi tutti i
paesi occidentali, e le esperienze estere ci dicono che
spesso permette di trovare una occupazione stabile.
Le
imprese fornitrici devono essere autorizzate dal Ministero
del lavoro, previa dimostrazione del rispetto di certi
requisiti. Solo rivolgendosi alle imprese in possesso di
tale autorizzazione i lavoratori hanno garanzie di serietà
e di rispetto dei propri diritti.
Attualmente
sono circa 30 le imprese fornitrici che hanno ottenuto
l’autorizzazione per un totale di oltre 190 sportelli in
tutta Italia.
Il
trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori
interinali o temporanei, per i periodi in cui svolgono
attività presso le imprese utilizzatrici, è parificato
a quelli dei lavoratori in organico presso le imprese
stesse.
ALAI
ha firmato con l’Associazione delle imprese fornitrici
di lavoro temporaneo (Assointerim) un contratto
collettivo che regolamenta il rapporto intercorrente
tra lavoratori temporanei e imprese fornitrici.
(Vedi
altre informazioni).
Tirocini
formativi e Stage
Si
tratta di periodi di lavoro non retribuiti in
azienda per realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o per favorire l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro.
Possono
essere promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo
di lucro (istituzioni scolastiche, uffici periferici del
Ministero del lavoro, ecc).
Sono
realizzati nell’ambito di progetti di orientamento o di
formazione e devono prevedere la presenza di un tutor.
Sono regolati da convenzioni tra soggetti promotori e
datori di lavoro. Non costituiscono rapporto di lavoro.
E’ prevista la copertura assicurativa INAIL.
Non possono
superare i 12 mesi di durata (24 per i disabili).
Possono essere coinvolti studenti e disoccupati, purché
abbiano assolto l’obbligo scolastico. La normativa di
riferimento è l’art.18 delle legge n.196/97, corredata
da un regolamento attuativo.
(Vedi altre informazioni)
Associazione
in partecipazione
Con il contratto di
associazione in partecipazione l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione agli utili o di eventuali
alle perdite della sua impresa o di uno o più affari
verso il corrispettivo di un determinato apporto, che
nella fattispecie è di solo lavoro.
Piani
di inserimento professionale
Si
tratta di un istituto simile alle borse di lavoro,
un tentativo cioè di agevolare l’inserimento di giovani
in azienda.
I
piani di inserimento professionale sono partiti nel 1997 e
sono stati realizzati sulla base di convenzioni quadro del
Ministero del lavoro cui hanno aderito le associazioni
datoriali.
Le
aree interessate sono il Mezzogiorno e le aree di declino
industriale, l'età per accedere è compresa tra i 19 e i
32 anni (35 se disoccupati lunga durata). La durata
massima è di 12 mesi per un utilizzo di 80 ore mensili,
il trattamento economico di L. 7500 orarie (di cui 50% a
carico dello stato, 50% a carico dell’azienda). Non si
costituisce giuridicamente un rapporto di lavoro, dunque
non vi è copertura previdenziale. E' prevista la
possibilità che i giovani delle aree interessate possano
svolgere le attività presso imprese industriali di aree
diverse che abbiano concordato rapporti di collaborazione
con le associazioni o gli enti locali di provenienza dei
giovani.
Borse
di lavoro
Come
i lavori di pubblica utilità, le borse di lavoro sono
state introdotte dal cosiddetto "pacchetto Treu"
del 1997 per le Regioni meridionali ed alcune province con
tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (Frosinone,
Latina, Roma, Viterbo, Massa Carrara). Sono anch’esse
riservate a giovani da 21 a 32 anni che possano far valere
almeno 30 mesi di iscrizione al collocamento ad ottobre
’97. Le borse di lavoro possono durare fino a 12 mesi ed
essere utilizzate da imprese da 2 a 100 dipendenti.
LAVORI
SOCIALMENTE UTILI
Vengono
attivati su presentazione di progetti da parte delle
amministrazioni pubbliche. I lavoratori coinvolti ricevono
un assegno di lire 800.000 per 20 ore settimanali di
attività. In caso di utilizzo per orario superiore spetta
un importo integrativo. Poiché il lavoro socialmente
utile non costituisce giuridicamente un rapporto di
lavoro, non è prevista copertura previdenziale.
I
lavori socialmente utili si collocano a metà tra una
forma di assistenza ed un trampolino verso il lavoro. Sono
infatti nati qualche anno fa per mettere fine alla pratica
delle proroghe di trattamenti di cassa integrazione e
mobilità. L’intenzione era quella di promuovere attività
che, oltre ad assicurare servizi agli enti locali e
sostegno al reddito dei lavoratori, potessero costituire
forme di riaccostamento al lavoro.
I
risultati non sono pari alle attese. Attualmente il numero
di lavoratori coinvolti in lavori socialmente utili
ha superato quota 120.000 senza che si verificassero
esperienze di sbocchi occupazionali.
LAVORI
DI PUBBLICA UTILITA'
Sempre
più spesso, oltre che di lavori socialmente utili, si
sente parlare di lavori di pubblica utilità. Con questa
espressione ci si riferisce, da una parte, al nuovo corso
che dovranno prendere i lavori socialmente utili (vedi),
dall’altra alla figura introdotta dal cosiddetto
'pacchetto Treu' del 1997 per le Regioni meridionali ed
alcune province con tasso di disoccupazione superiore alla
media nazionale (Frosinone, Latina, Roma, Viterbo, Massa
Carrara). I lavoratori coinvolti ricevono un assegno di
lire 800.000 per 20 ore settimanali di attività. Poiché
non si costituisce giuridicamente un rapporto di lavoro,
non è prevista copertura previdenziale. A differenza dei
lavori socialmente utili, i lavori di pubblica utilità
sono riservati a giovani da 21 a 32 anni che possano far
valere almeno 30 mesi di iscrizione al collocamento ad
ottobre ’97.
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