Le nuove figure lavorative:
 

Negli ultimi anni il mondo del lavoro ha subito una notevole trasformazione: da una parte i rapporti di lavoro dipendente (lavori tipici), che si sono anche evoluti in nuove forme, e dall’altra si sono affermati i cosiddetti Lavori atipici; nonché la nascita di nuove professioni caratterizzate da buone prospettive occupazionali. 
Il lavoro atipico può comprendere una gamma molto vasta di rapporti, che va dal lavoro parasubordinato, al lavoro temporaneo (interinale), ai contratti a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro, a istituti specifici come i piani di inserimento professionale, le borse lavoro, gli stages, forme, queste ultime, che stanno a metà tra rapporto di lavoro breve e percorso formativo. Anzi alcune di queste forme non attivano rapporti di lavoro vero e proprio, nemmeno a tempo determinato. Sono forme speciali di inserimento al solo scopo formativo. In questa area sono dunque inseriti tutti i rapporti che non siano vera e propria assunzione a tempo indeterminato. Una interpretazione più ristretta esclude invece i contratti di formazione lavoro e l'apprendistato perché, pur essendo rapporti speciali a termine, nascono con finalità di inserimento organico nel mondo del lavoro.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.cgil.it/documenti/FAQ-LavoroAtipico.htm#faq01 

LAVORATORI TIPICI E ATIPICI

Rapporti di lavoro dipendente

Lavori atipici


Collaborazioni coordinate e continuative

Si parla di lavoro parasubordinato, qualche volta di ‘popolo del 10%’, oppure di collaborazione coordinata e continuativa. Tutti nomi che aiutano a identificare una forma di lavoro che ha la caratteristica di non essere né subordinato né autonomo. 
Si tratta di una forma di collaborazione svolta sotto l’indirizzo e il controllo di un committente, che s’inserisce in un programma aziendale, senza vincolo di subordinazione. E’ una forma sempre più diffusa. Talvolta è una scelta consapevole, nel desiderio di lavorare in autonomia e per più committenti. 
Spesso tuttavia dietro tali forme di collaborazione si nasconde semplicemente il tentativo delle aziende di ridurre il costo del lavoro. 
La legge 8.8.95, n.335 (riforma previdenza) prevede per questi lavoratori, all’art.2, co.26, l’obbligo di iscrizione presso apposita gestione separata Inps, con un contributo del 12% (prima era pari al 10%) in parte a carico dell’azienda, in parte a carico del lavoratore, valido per la pensione. 
Attualmente questi soggetti non godono di tutele relativamente alla malattia, alla sicurezza sul lavoro, per non parlare di diritti di formazione e aggiornamento. Solo recentemente un provvedimento ha esteso loro una forma di tutela per la maternità e per il reddito familiare.
Gli iscritti alla gestione separata Inps hanno superato il milione ma si può ritenere che i soggetti coinvolti da questa forma di lavoro siano molto più numerosi. I ruoli ricoperti e le mansioni svolte da questo tipo di lavoratori sono i più diversi: ricercatore, organizzatore di convegni, esperto di comunicazione, medico, coordinatore di corsi, animatore, musicista, giornalista, ecc. 
Per questo variegato mondo sono in arrivo importanti novità. Infatti dovrebbe essere presto approvato un disegno di legge attualmente in esame in Parlamento, il quale punta ad estendere alcune tutele inderogabili al lavoro parasubordinato.

(Vedi altre informazioni).


Collaborazioni occasionali e prestatori d’opera

Le collaborazioni occasionali e le prestazioni d’opera sono contratti per certi aspetti simili a quelli coordinati e continuativi. 
La differenza principale dovrebbe essere la durata. Infatti questi tipi di contratti dovrebbero durare poche settimane o mesi, il tempo necessario per portare a termine brevi progetti o obiettivi ben delimitati (ricerche, articoli, corsi, eventi, ecc.) In realtà i datori di lavoro preferiscono utilizzarli anche per periodi più lunghi perché prevedono minori oneri previdenziali rispetto al contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
E’ un contratto molto diffuso in certi specifici ambiti, come per esempio i giornalisti non professionisti, i ricercatori, i lavoratori free-lance, certi ambiti di insegnamento. Purtroppo questi contratti sono anche la facciata di rapporti di lavoro in realtà di tipo subordinato (addetti agli scaffali o presentatori di prodotti nei supermercati, distributori di riviste, rappresentanti). 
I contratti occasionali non prevedono coperture assicuative e previdenziali di alcun tipo.

(Vedi altre informazioni)


Lavoro interinale

Più esattamente la normativa che lo ha introdotto in Italia (artt. 1-11, L.196/97) lo definisce lavoro temporaneo. Si tratta di una figura nuova, che si sta diffondendo in questi ultimi mesi, caratterizzata dal fatto che i lavoratori vengono assunti (a termine, ma anche a tempo indeterminato) da imprese fornitrici di lavoro temporaneo, che a loro volta li avviano ad imprese (imprese utilizzatrici) che hanno bisogno di personale per periodi di tempo determinati, e che risparmiano in questo modo sui costi di ricerca, selezione e formazione, evitando l’onere di fare assunzioni definitive. 
Il lavoro interinale è utilizzato da anni in quasi tutti i paesi occidentali, e le esperienze estere ci dicono che spesso permette di trovare una occupazione stabile
Le imprese fornitrici devono essere autorizzate dal Ministero del lavoro, previa dimostrazione del rispetto di certi requisiti. Solo rivolgendosi alle imprese in possesso di tale autorizzazione i lavoratori hanno garanzie di serietà e di rispetto dei propri diritti. 
Attualmente sono circa 30 le imprese fornitrici che hanno ottenuto l’autorizzazione per un totale di oltre 190 sportelli in tutta Italia. 
Il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interinali o temporanei, per i periodi in cui svolgono attività presso le imprese utilizzatrici, è parificato a quelli dei lavoratori in organico presso le imprese stesse. 
ALAI ha firmato con l’Associazione delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (Assointerim) un contratto collettivo che regolamenta il rapporto intercorrente tra lavoratori temporanei e imprese fornitrici.

(Vedi altre informazioni).


Tirocini formativi e Stage

Si tratta di periodi di lavoro non retribuiti in azienda per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
Possono essere promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro (istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministero del lavoro, ecc). 
Sono realizzati nell’ambito di progetti di orientamento o di formazione e devono prevedere la presenza di un tutor. Sono regolati da convenzioni tra soggetti promotori e datori di lavoro. Non costituiscono rapporto di lavoro. E’ prevista la copertura assicurativa INAIL. 
Non possono superare i 12 mesi di durata (24 per i disabili). Possono essere coinvolti studenti e disoccupati, purché abbiano assolto l’obbligo scolastico. La normativa di riferimento è l’art.18 delle legge n.196/97, corredata da un regolamento attuativo.
(Vedi altre informazioni)


Associazione in partecipazione

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili o di eventuali alle perdite della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto, che nella fattispecie è di solo lavoro.


Piani di inserimento professionale

Si tratta di un istituto simile alle borse di lavoro, un tentativo cioè di agevolare l’inserimento di giovani in azienda. 
I piani di inserimento professionale sono partiti nel 1997 e sono stati realizzati sulla base di convenzioni quadro del Ministero del lavoro cui hanno aderito le associazioni datoriali.
 
Le aree interessate sono il Mezzogiorno e le aree di declino industriale, l'età per accedere è compresa tra i 19 e i 32 anni (35 se disoccupati lunga durata). La durata massima è di 12 mesi per un utilizzo di 80 ore mensili, il trattamento economico di L. 7500 orarie (di cui 50% a carico dello stato, 50% a carico dell’azienda). Non si costituisce giuridicamente un rapporto di lavoro, dunque non vi è copertura previdenziale. E' prevista la possibilità che i giovani delle aree interessate possano svolgere le attività presso imprese industriali di aree diverse che abbiano concordato rapporti di collaborazione con le associazioni o gli enti locali di provenienza dei giovani.


Borse di lavoro

Come i lavori di pubblica utilità, le borse di lavoro sono state introdotte dal cosiddetto "pacchetto Treu" del 1997 per le Regioni meridionali ed alcune province con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (Frosinone, Latina, Roma, Viterbo, Massa Carrara). Sono anch’esse riservate a giovani da 21 a 32 anni che possano far valere almeno 30 mesi di iscrizione al collocamento ad ottobre ’97. Le borse di lavoro possono durare fino a 12 mesi ed essere utilizzate da imprese da 2 a 100 dipendenti.


LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Vengono attivati su presentazione di progetti da parte delle amministrazioni pubbliche. I lavoratori coinvolti ricevono un assegno di lire 800.000 per 20 ore settimanali di attività. In caso di utilizzo per orario superiore spetta un importo integrativo. Poiché il lavoro socialmente utile non costituisce giuridicamente un rapporto di lavoro, non è prevista copertura previdenziale. 
I lavori socialmente utili si collocano a metà tra una forma di assistenza ed un trampolino verso il lavoro. Sono infatti nati qualche anno fa per mettere fine alla pratica delle proroghe di trattamenti di cassa integrazione e mobilità. L’intenzione era quella di promuovere attività che, oltre ad assicurare servizi agli enti locali e sostegno al reddito dei lavoratori, potessero costituire forme di riaccostamento al lavoro. 
I risultati non sono pari alle attese. Attualmente il numero di lavoratori coinvolti in lavori socialmente utili ha superato quota 120.000 senza che si verificassero esperienze di sbocchi occupazionali.


LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

Sempre più spesso, oltre che di lavori socialmente utili, si sente parlare di lavori di pubblica utilità. Con questa espressione ci si riferisce, da una parte, al nuovo corso che dovranno prendere i lavori socialmente utili (vedi), dall’altra alla figura introdotta dal cosiddetto 'pacchetto Treu' del 1997 per le Regioni meridionali ed alcune province con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (Frosinone, Latina, Roma, Viterbo, Massa Carrara). I lavoratori coinvolti ricevono un assegno di lire 800.000 per 20 ore settimanali di attività. Poiché non si costituisce giuridicamente un rapporto di lavoro, non è prevista copertura previdenziale. A differenza dei lavori socialmente utili, i lavori di pubblica utilità sono riservati a giovani da 21 a 32 anni che possano far valere almeno 30 mesi di iscrizione al collocamento ad ottobre ’97.

 

 

 

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