Queste informazioni sono
utili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori.
Quando si gestisce un colloquio
di lavoro e' utile sapere che, a seconda dell'età o della
condizione di disoccupazione, puoi proporti indicando alcuni dei
seguenti vantaggi che potrebbero avere i datori di lavoro nel
caso ti assumessero:
Percorso
informativo per l'utilizzo dell'art.7 legge n.388 del 23.12.00
(Legge Finanziaria 2001)
Credito di imposta per i datori di lavoro che, nel periodo
compreso tra 01.10.00 ed il 31.12.03 , incrementano il numero dei
propri dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Tipologia:
credito di
imposta, per l'incremento
del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato e per ciascun mese, utilizzabile a decorrere
dal 01.10.2000 in compensazione delle imposte (modello
F24 cod. tributo 6732). Il credito maturato nel corso del
periodo agevolato (1 ottobre 2000-31 dicembre 2003) potrà
essere utilizzato in diminuzione di versamenti anche di
periodi di imposta successivi a quello di
maturazione.
Beneficiari:
tutti i datori di
lavoro (esclusi lo Stato e gli enti pubblici), anche
qualora non abbiano la qualifica di sostituti di imposta,
che tramite l'assunzione di nuovi lavoratori con contratto
a tempo indeterminato (anche se part time)
incrementino, su base mensile e dopo il 01.10.00, la media
occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo
01.10.99-30.09.00. La prima verifica del numero di
lavoratori a tempo indeterminato può essere fatta dal 1
ottobre 2000 confrontando l'eventuale incremento rispetto
al numero di quelli presenti nel periodo 1 ottobre 1999-30
settembre 2000. Occorre poi controllare verso la fine di
ogni anno (1 ottobre - 30 settembre) se si decade o
meno dal beneficio: a tal fine si calcolala la media
occupazionale, su base giornaliera, di tutti i dipendenti,
compresi quelli a tempo determinato o assunti con
contratto di formazione, che deve mantenersi superiore a
quella dei lavoratori occupati nel periodo
01.10.99-30.09.00. In caso contrario non si potrà
usufruire del credito d'imposta relativo ai nuovi assunti
a partire dall'anno successivo a quello in cui si è
verificata l'assunzione.
Finalità
e durata: favorire l'assunzione a
tempo indeterminato di nuovi lavoratori, che avvenga nel
periodo agevolato compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31
dicembre 2003.
Importo
del credito: credito di
imposta pari a lire 800.000
per ogni lavoratore assunto e per ciascun mese,
calcolato sulla base di una rilevazione mensile della
differenza tra il numero dei lavoratori occupati (a
partire dal mese di ottobre 2000) e quelli che mediamente
lo erano nel periodo 01.10.99-30.09.00 (sempre con c. a
tempo indeterminato); questo credito è cumulabile,
senza limitazioni, con altri benefici fiscali,
contributivi ecc. eventualmente concessi.
Un ulteriore credito di imposta pari a lire
400.000 (per un totale di 1.200.000 lire) è concesso
per le assunzioni effettuate durante il periodo 01.01.2001-31.12.2003,
di lavoratori destinati ad unità produttive ubicate
nelle Regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria,
Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise o nei territori di cui
all'art. 4, c.3 della L.488/98 indicati nella Circ.
n.161 del 25.08.00 del Ministero delle Finanze (
in pratica si aggiungono i Comuni di Tivoli (RM) e Formia
(LT) e le Provincie di Frosinone e Massa ); a questo
ulteriore credito di imposta si applica la regola de
minimis (di cui alla comunicazione della Commissione
delle Comunità europee 96/C68/06), e ad esso sono
cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi
della predetta comunicazione purché non venga superato il
limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
Condizioni:
- Il credito spetta anche
per i lavoratori che non percepiscono la
retribuzione in quanto assenti per motivi che
comportano la conservazione del posto di lavoro
(aspettative, congedi per maternità ecc.) ; tali
lavoratori rientrano anche nei calcoli sopra indicati
della base mensile e della media occupazionale.
- Le variazioni della
base occupazionale si calcolano al netto delle
eventuali diminuzioni verificatesi in società
controllate o collegate (art. 2359 Cod.civ) o
facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso soggetto.
- Nel caso di incrementi
del numero dipendenti a tempo indeterminato che
lavorino a tempo parziale (part time) il
contributo si calcola considerando l'entità del
numero di ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale di lavoro.
- Qualora il datore di
lavoro abbia ricoperto tale qualifica solo dopo il
1.09.00, l'incremento degli occupati sarà pari al
numero di ogni lavoratore assunto a tempo
indeterminato.
- Ai fini
dell'agevolazione si considerano come dipendenti anche
i soci lavoratori di cooperative.
- I nuovi assunti (
salvo siano portatori di handicap) devono avere un'età
non inferiore a 25 anni e occorre che non
abbiano svolto attività di lavoro a tempo
indeterminato da almeno 24 mesi.
- Il datore di lavoro
deve inoltre rispettare sia i contratti collettivi
nazionali che le prescrizioni sulla salute e sicurezza
dei lavoratori (D.Lgs. 626/94 e 494/96).
- Per i lavoratori
agricoli il numero minimo di giornate lavorative
annue deve essere di 230.
Revoca
del beneficio:
qualora il datore di
lavoro incorra in:
-
Informazioni: Ministero delle Finanze: www.finanze.it
Percorso
informativo per l'utilizzo delle leggi
25/55, 56/87 (art. 21) e 196/97 (art. 16) Tipologia:
- Sgravi contributivi assistenziali e previdenziali per
tutta la durata dell'apprendistato: i benefici sono
mantenuti per un ulteriore anno dalla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- applicabilità del
tempo determinato al contratto di lavoro.
Beneficiari:
imprese di
ogni settore compreso quello agricolo.
Finalità:
favorire
l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Oggetto:
assunzioni, a
tempo determinato, di giovani di età compresa fra i 14 e
i 24 anni.
- di ulteriori 2 anni
per i portatori di handicap;
- fino a 29 anni per le
imprese artigiane per
qualifiche ad alto contenuto professionale nel solo
settore artigiano.
Importo:
contribuzione
minima settimanale in deroga alla normativa ordinaria,
ricalcolata annualmente, applicabile per tutta la durata
del contratto e per un ulteriore anno se il rapporto si
trasforma a tempo indeterminato. Per il 1997 il contributo
settimanale era pari a L. 5.200 o L. 5.020 a seconda che
il lavoratore fosse soggetto o no all'assicurazione INAIL.
Durata: minimo 18
mesi, massimo 4 anni (5 solo nel settore artigiano), in
base a quanto stabilito dai CCNL (contratti collettivi
nazionali di lavoro).
Obbligo
formativo: almeno 120 ore
di formazione esterna all'azienda, in base alla disciplina
dei CCNL. La durata è riducibile in funzione del possesso
di un titolo di studio o attestato di qualifica
professionale inerente l'attività da svolgere.
Procedura:
richiesta di
autorizzazione preventiva al - Servizio ispettivo - della
Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente. Comunicazione
dell'avvenuta assunzione alla Sezione Circoscrizionale per
l'impiego competente, su apposita modulistica.
Percorso
informativo per l'utilizzo delle leggi 863/84 (art.3) 407/90 (art.8) 451/94
(art.16) e l. 196/97 (art.15) -
Contratto di formazione lavoro
-
Beneficiari:
imprese e loro
consorzi, enti pubblici economici, associazioni
professionali, socio culturali, sportive, fondazioni,
datori di lavoro iscritti agli albi professionali (quando
il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e
collegi professionali) alla
condizione che abbiano confermato il 50% dei lavoratori
assunti il cui CFL sia scaduto nei 24 mesi precedenti, enti pubblici di ricerca.
Ulteriore requisito: non
devono essere in atto sospensioni dal lavoro con richiesta
di intervento della Cigs (Cassa integrazione guadagni) e
non devono essere state realizzate riduzioni di personale
nei 12 mesi precedenti, per le medesime professionalità.
Sono inoltre esclusi i datori di lavoro che non hanno
confermato almeno il 60% dei cfl (contratti di formazione
lavoro) scaduti nei 24 mesi precedenti
Finalità: incentivare
l'assunzione e l'inserimento dei giovani nel mercato del
lavoro.
Oggetto:
assunzione, a
tempo determinato, di giovani di età compresa fra i 16 e
i 32 anni senza qualificazione nel settore.
L'assunzione può essere
finalizzata all'acquisizione di professionalità medie ed
elevate (cfl di tipo A) o all'inserimento professionale (cfl
di tipo B). E', invece, esclusa l'applicabilità per
l'acquisizione di profili professionali elementari,
caratterizzati da compiti generici e ripetitivi.
Importo: variabile, in
funzione dell'attività svolta, della localizzazione
dell'impresa e del tipo di contratto:
- imprese artigiane,
imprese del Centro nord localizzate in aree con tasso
di disoccupazione sopra la media nazionale, imprese in
area obiettivo1:
contribuzione agevolata, pari a quella prevista
per l'apprendistato.
-
- Imprese commerciali e
turistiche con meno di 15 dipendenti: abbattimento
dell'aliquota contributiva pari al 40%.
- Altri datori di lavoro
operanti nel centro nord: abbattimento dell'aliquota
contributiva pari al 25%.
N.b. : per i contratti di
inserimento professionale (cfl di tipo B) la riduzione
contributiva è applicabile solo se il rapporto di lavoro
viene trasformato a tempo indeterminato, dalla data di
detta trasformazione e per una durata equivalente.
Per i datori di lavoro in
area obiettivo
1 le agevolazioni contributive proseguono per
ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del cfl di
tipo A in tempo indeterminato.
Durata:
- massimo 24
mesi, per l'acquisizione di professionalità medie ed
elevate.
-
Obbligo
formativo: almeno 130 ore
per le professionalità elevate, 80 per quelle intermedie,
e 20 per l'inserimento professionale.
Procedura:
presentazione,
per la necessaria autorizzazione, di un progetto alla
competente Commissione regionale per l'impiego presso la
Direzione regionale del lavoro. Non sono soggetti invece
ad autorizzazione, ma a visto di conformità, i progetti
applicativi delle regolamentazioni concordate, a livello
nazionale, tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, recepite dal Ministro del Lavoro.
Comunicazione
dell'assunzione alla competente Sezione circoscrizionale
per l'impiego entro 5 giorni.
Percorso
informativo per l'utilizzo delle legge
223/91 artt. 4, 8, 25 -
Assunzione di lavoratori in mobilità
Tipologia:
-
riduzione della quota
di contribuzione a carico del datore di lavoro;
- contributi a fondo
perduto.
Beneficiari: tutti i datori
di lavoro.
Oggetto: assunzione di
lavoratori in mobilità, sia a tempo determinato che
indeterminato.
Finalità: incentivare la
ricollocazione dei lavoratori in mobilità.
Importo:
-
per lo sgravio
contributivo: pagamento della quota
contributiva fissa prevista
per gli apprendisti invece di quella ordinaria;
- per i contributi a
fondo perduto: (erogabili solo se
l'assunzione è a tempo pieno ed indeterminato o se il
contratto a termine è trasformato in contratto a tempo
indeterminato) per ogni mensilità corrisposta, un
contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità che il
lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto disoccupato.
Durata
della agevolazione:
per lo sgravio
contributivo:
- Procedura:
occorre
seguire la normale procedura di assunzione e presentare
una richiesta di agevolazione sugli appositi moduli in
distribuzione presso le sezioni circoscrizionali per
l'impiego.
In particolare:
AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN LISTA DI
MOBILITà -
Legge 223/91 art. 25, comma 9 e art. 8, comma 4
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato mediante
richiesta nominativa dalla lista regionale di mobilità,
di lavoratori che hanno diritto di essere iscritti alla
lista, ma non godono dell'erogazione dell'indennità da
parte dell'INPS, perché licenziati di aziende con più di
15 addetti.
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE
Datori di lavoro che non abbiano ridotto il personale
negli ultimi 12 mesi e quindi non tenuti alla riassunzione
del personale espulso entro i 12 mesi così come previsto
dalla legge 264/49 all' art. 15 comma 6.
AGEVOLAZIONI
Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella
prevista per gli apprendisti per un massimo di 18 mesi.
Assunzione a termine da
mobilità - Legge
223/91 art. 8 comma 2
TIPO DI ASSUNZIONE
Assunzione con contratto a termine non superiore a
12 mesi mediante richiesta nominativa dalla lista
regionale di mobilità.
QUALI
AZIENDE POSSONO ASSUMERE
Datori di lavoro privati e Enti Pubblici
Economici.
AGEVOLAZIONI
Quota di contribuzione a carico del datore di
lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti
per tutto il periodo di rapporto di lavoro.
Legge
223/91 art. 8 commi 2 e 4
TIPO DI ASSUNZIONE
Trasformazione a tempo pieno ed indeterminato del
contratto a termine.
QUALI
AZIENDE POSSONO ASSUMERE
Datori di lavoro privati ed Enti Pubblici
Economici.
AGEVOLAZIONI
Quota di contribuzione pari a quella prevista per
gli apprendisti per ulteriori 12 mesi a partire
dalla data di trasformazione e concessione di un
contributo mensile per ogni mensilità
corrisposta, pari al 50% dell'indennità di
mobilità che sarebbe stata concessa al
lavoratore;
- per massimo 12
mesi, se il lavoratore ha meno di 50 anni
- per massimo 24
mesi, se il lavoratore è ultracinquantenne.
Legge
223/91 art. 25 comma 9 e art. 8 comma 4
TIPO DI ASSUNZIONE
A tempo pieno ed indeterminato mediante richiesta
nominativa dalla lista regionale di mobilità.
QUALI
AZIENDE POSSONO ASSUMERE
Tutti i datori di lavoro non tenuti alla
riassunzione di personale espulso dall'impresa nei
12 mesi precedenti così come previsto dall'art.
15 comma 6 legge 264/49.
AGEVOLAZIONI
Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a
quella prevista per gli apprendisti per un massimo
di 18 mesi e concessione di un contributo per ogni
mensilità di retribuzione corrisposta, pari al
50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata
concessa al lavoratore.
- per 12 mesi,
se il lavoratore assunto ha meno di 50 anni
- per 24 mesi,
se il lavoratore e' ultracinquantenne.
Legge
223/91 art. 20
TIPO DI ASSUNZIONE
Assunzione anche a tempo determinato mediante
richiesta nominativa dalle speciali liste di
lavoratori.
SOGGETTI
DESTINATARI E REQUISITI
Lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del
trattamento di Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria (CIGS), ovvero lavoratori che
fruiscono da almeno 12 mesi del trattamento
speciale di disoccupazione.
QUALI
AZIENDE POSSONO ASSUMERE
Tutte le imprese che non abbiano sospensioni dal
lavoro per CIGS o che non abbiano proceduto a
riduzione del personale nei 12 mesi precedenti,
salvo che le assunzioni non avvengano ai fini di
acquisire diversa professionalità.
AGEVOLAZIONI
Riduzione del 75% sulle corrispondenti aliquote
dei contributi a carico del datore di lavoro.
- per 12 mesi,
se il lavoratore assunto è disoccupato da
meno di 2 anni
- per 24 mesi,
se e' disoccupato da più di 2 anni e da meno
di 3
- per 36 mesi,
se e' disoccupato da più di 3 anni
Ovvero a
scelta del datore di lavoro:
Riduzione del 37,5% sulle correnti aliquote
contributive, per un periodo pari al doppio di
quello di effettiva disoccupazione e comunque per
non più di 72 mesi.
Percorso
informativo per l'utilizzo della Legge
407/90 art. 8, 223/91 art. 25 e 8, 236/93 art. 4 - Assunzioni di lavoratori disoccupati e
cassaintegrati di lunga durata o in cassa integrazione
straordinaria
Tipologia:
-
sgravi contributivi;
-
Beneficiari:
tutti i datori
di lavoro, purché l'assunzione non sostituisca lavoratori
licenziati o sospesi.
Finalità:
incentivare
l'assunzione di disoccupati e cassaintegrati di lunga
durata o di lavoratori in cassa integrazione
straordinaria.
Oggetto:
- assunzione a tempo
indeterminato di disoccupati iscritti al collocamento
da almeno 24 mesi;
-
Ammontare:
nel caso di
disoccupati di lunga durata: riduzione del 50% dei
contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di
36 mesi. Solo per le aziende artigiane e per le imprese
del Mezzogiorno, per lo stesso periodo, non vi è obbligo
di pagamento di contributi.
Nel caso di
cassaintegrati del primo tipo sopraindicato: contribuzione a carico
del datore di lavoro pari a
quella prevista per gli apprendisti per 12 mesi.
Contributo per ogni mensilità corrisposta pari al 50%
dell'indennità prevista per il lavoratore, per una durata
massima variabile a seconda dell'età del lavoratore e
della localizzazione:
9 mesi per lavoratori con meno di 50 anni d'età
21 mesi per lavoratori oltre 50 anni d'età
33 mesi per zone ad alto tasso di disoccupazione
individuate dal Ministero o aree del Mezzogiorno.
Nel caso di
cassaintegrati del secondo tipo sopraindicato:
riduzione del 50% dei contributi previdenziali e
assistenziali per 36 mesi. Solo per le aziende
artigiane e nei territori del Mezzogiorno: esonero totale
dei contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi.
Procedura:
occorre
seguire la normale procedura di assunzione e presentare
apposita richiesta di agevolazione sui moduli in
distribuzione presso le sezioni circoscrizionali per
l'impiego.
Percorso
informativo per l'utilizzo dell'art.3 legge 448/98
(Legge Finanziaria '99) - sgravi
contributivi, per le aziende del Sud Italia e parte dell'area di
Venezia, in caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato
Tipologia:
sgravio
contributivo totale.
Beneficiari:
imprese
e enti pubblici economici operanti nei territori di:
- Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- Abruzzo,
Molise (limitatamente alle nuove assunzioni del 1999);
- Venezia
insulare, isole della Laguna e centro storico di
Chioggia (soltanto per le nuove assunzioni del 1999)
nei limiti della regola del de
minimis
Sono
interessate anche le cooperative di lavoro relativamente
ai nuovi soci lavoratori purché iscritti nelle liste di
collocamento come inoccupati o disoccupati.
Settori
esclusi: quelli
disciplinati dal trattato CECA (siderurgia, carbone,
cokeria) ed il settore delle costruzioni navali.
Per il settore automobilistico e
quello delle fibre sintetiche si applica la regola
del de
minimis
Finalità:
favorire
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di nuovi
lavoratori.
Durata: 3 anni
dall'assunzione del singolo lavoratore.
Copertura:
il beneficio consiste
nello sgravio totale - per un periodo di tre anni - dei contributi
dovuti all'INPS e posti a carico del datore di lavoro per nuove
assunzioni effettuate negli anni 1999, 2000 e 2001.
Lo sgravio si applica:
-
- alle contribuzioni di
natura mutualistica e assistenziale (per le prestazioni economiche
di malattia e maternità, e per quello a garanzia del tfr, con
esclusione della quota dello 0,50% per miglioramenti
pensionistici di cui all'art. 3 l.297/82);
Per le imprese agricole la contribuzione dovuta all'Inail non
beneficia dello sgravio.
Condizioni
e limitazioni:
-
occorre che si realizzi un incremento del numero dei
dipendenti a tempo pieno con contratti a tempo
indeterminato. Tale incremento deve poter accrescere la
"base occupazionale" relativa ai 12 mesi
precedenti l'assunzione. Ai fini del calcolo della
"base occupazionale" sono esclusi soltanto gli
apprendisti e i lavoratori con contratto di formazione di
lavoro, di conseguenza non c'e' la possibilità di
ottenere l'agevolazione trasformando il rapporto di
lavoratori a tempo determinato o parziale o in cassa
integrazione o a domicilio che siano già occupati presso
l'impresa;
- i nuovi dipendenti
devono essere iscritti nelle liste di collocamento (come
disoccupati o inoccupati) o nelle liste di mobilità nei
territori destinatari dell'agevolazioni, oppure
devono fruire di CIGS da almeno 24 mesi senza
interruzioni.
- l'attività svolta
dalle imprese di nuova
costituzione non deve assorbire neppure in parte
quella di imprese giuridicamente preesistenti ad
esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o
di superficie;
- devono
essere osservati integralmente i contratti collettivi
nazionali, le prescrizioni sulla salute e sicurezza dei
lavoratori previste dal 626/94 e i parametri delle
prestazioni ambientali di cui all'art.6, c.6, f) D.M.
Industria 527/95.
Revoca
o decadenza: Procedura:
per la
modulistica e l'inoltro della richiesta occorre rivolgersi
all'Ufficio Contributi e Aziende della sede INPS di
appartenenza, individuabile facendo riferimento al codice
postale dell'unità produttiva dell'impresa.
GLI INCENTIVI ALL'INSERIMENTO AL LAVORO
-
Legge 407/90 art. 8 comma 9
TIPO DI ASSUNZIONE
Assunzione a tempo indeterminato mediante richiesta
nominativa dalle speciali liste dei lavoratori denominati
"DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA" (cioè con
un'anzianità di iscrizione al collocamento superiore ai
24 mesi).
QUALI AZIENDE POSSONO ASSUMERE
Datori di lavoro privati ed Enti Pubblici Economici
SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI
Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi
Lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del
trattamento di integrazione salariale (CIGS) da almeno 24
mesi
AGEVOLAZIONI
Aziende artigiane:
esonero totale dei contributi per un periodo di 36 mesi.
Tutte le altre:
riduzione del 50% dei contributi per un periodo di 36
mesi.
Qualificati da
corsi di formazione professionale
TIPO DI ASSUNZIONE
("Inserimento dei giovani in possesso di diploma o
attestato di qualifica professionale" Legge 56/87
art.22)
Assunzione a tempo determinato o indeterminato con facoltà di richiesta nominativa.
QUALI AZIENDE
POSSONO ASSUMERE
Tutte le aziende e le imprese industriali ed artigiane.
SOGGETTI
DESTINATARI E REQUISITI
Giovani in possesso del diploma di qualifica conseguito
presso gli Istituti Professionali di Stato o di attestato
di qualifica ottenuto a seguito di corsi autorizzati dalla
regione.
AGEVOLAZIONI
Sgravi contributivi pari a quelli previsti per gli
apprendisti per i primi sei mesi di assunzione.
Gli
incentivi per assunzioni disabili
Regole di
ammissione
Nei
limiti delle disponibilità delle risorse assegnate a
ciascuna Provincia, vengono ammessi agli incentivi quei
programmi oggetto di Convenzione di cui all'art.11 Legge
68/99 che soddisfano i requisiti definiti dal DM 91 del 13
gennaio 2000:
a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei
disabili che presentino particolari difficoltà di
inserimento, in particolare lavoratori con handicap
intellettivo e psichico
b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo
stabile
c) programmi che prevedono percorsi formativi con
applicazione e
e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare
diretti a settori
innovativi di attività
d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi
di lavoro
e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo di
donne disabili
I programmi saranno valutati dai servizi competenti. Sono
privilegiati i programmi di cui alla lettera a).
A parità di requisiti, il servizio concede i benefici ai
programmi presentati secondo l'ordine di presentazione
delle domande.
Agevolazioni (art.13 legge 68/99)
Sulla
base delle disponibilità del Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, le aziende
possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
- fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto
anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per
ogni lavoratore disabile assunto con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 79%; la stessa
fiscalizzazione è prevista per l'assunzione di
lavoratori con handicap psichico e intellettivo,
indipendentemente dalla percentuale di invalidità.
- fiscalizzazione parziale, nella misura del 50% per la
durata massima di cinque anni, dei contributi
previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore
disabile assunto con riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
- rimborso forfettario parziale per le spese necessarie
alla trasformazione del posto di lavoro al fine di
renderlo adeguato alle possibilità operative dei
disabili con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50%, il rimborso riguarda anche interventi
per la rimozione di barriere architettoniche o
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro.
Soggetti interessati (DI
91/2000)
- Datori
di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di
assunzione
- Cooperative sociali e loro Consorzi (art.1 e 8 Legge
381/91)
-
I soggetti di cui all'art.11, comma 5 della Legge
68/99
(che abbiano stipulato convenzioni ai sensi
dell'art.11 della Legge 68/99)
I datori di lavoro presentano i programmi entro il 30
giugno di ogni anno al competente servizio per
l'impiego.
Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i
programmi presentati dopo tale data e comunque non
oltre il 31 ottobre
La
zona Obiettivo 1 comprende le seguenti regioni,
interessate per intero:
-
Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna
Il Molise, invece, che era stato ammesso
all'Obiettivo 1 per il periodo 1994-1999, ha raggiunto
un livello di PIL pro capite superiore al 75% della
media comunitaria. Pertanto questa regione non è più
ammissibile all'Obiettivo 1 dal 1° gennaio 2000, ma
godrà tuttavia di uno specifico sostegno transitorio
(fino al 2006) , differenziato a seconda che riguardi
i territori ammessi a deroga dell'art. 87 c.3 lett. c)
o gli altri.
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