Agevolazioni sui fitti:
 

La legge in argomento è la n. 388 del 23 dicembre 2000, c.d. "legge Finanziaria per l'anno 2001", pubblicata nel S.O. n. 219 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, i relativi provvedimenti sono entrati  in vigore il 1° gennaio 2001.

Art. 2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.

Dipendenti trasferiti.

Spetta una detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

Lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

Lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.

Le modifiche ora descritte entrano in vigore dall'anno d'imposta 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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