La
legge in argomento è la n. 388 del 23 dicembre 2000, c.d.
"legge Finanziaria per l'anno 2001", pubblicata nel
S.O. n. 219 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, i relativi
provvedimenti sono entrati
in vigore il 1° gennaio 2001.
Art.
2 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla
riduzione delle aliquote e alla disciplina
delle detrazioni e delle deduzioni.
Dipendenti
trasferiti.
Spetta
una detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che hanno
trasferito o trasferiscono la propria residenza
nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei tre anni
antecedenti a quello di richiesta della detrazione, purché il
nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100
chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che
siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di
unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi. Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del
contribuente, è così determinata:
Lire
1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire
30 milioni;
Lire
960.000, se il reddito complessivo supera lire 30
milioni ma non lire 60 milioni.
Le
modifiche ora descritte entrano in vigore dall'anno d'imposta
2001.
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