Una
persona e' da considerarsi handicappata quando, causa la propria
disabilità, si trovi a svolgere funzioni personali e sociali in
situazioni di svantaggio.
Ne discende che l'handicap e' sopratutto un problema sociale nel
senso che, se si rimuovono gli ostacoli sociali, le persone
disabili sono meno handicappate.
Si considerano poi mutilati ed invalidi civili i cittadini
affetti, da minoranze congenite o acquisite anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici, le insufficienze
mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano
subito una riduzione permanente della capacità lavorativa, non
inferiore a un terzo, o, se minori di 18 anni e
ultrasessantacinquenni, che abbiano difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono esclusi gli invalidi per cause di: guerra, servizio, lavoro (art. 2
L. 118/71).
Il D.L. n. 509/88 ha aggiunto che le minorazioni congenite o
acquisite, di cui all'art. 2 della legge 118/71, "comprendono gli
esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che
comportano un danno funzionale permanente".
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione
dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i
soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d.l.
509/88).
Ai fini della concessione della indennità di frequenza si
considerano i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età nonché i minori
ipoacustici (l. n. 289/90).
E' evidente che il termine invalido civile nella nostra legislazione
è un riconoscimento che può dare diritto a determinate prestazioni, o
previdenze, diverse da quelle usufruibili da altri soggetti affetti da
disabilità causate da altri eventi, rispetto a quelli descritti
dall'art. 2 della legge n. 118/71.
Nel nostro paese, i provvedimenti legislativi varati per favorire
l'integrazione sociale dei disabili, rispondono a precisi dettami
costituzionali, gli art. 3 e 38 della nostra costituzione.
Se non si tiene conto di questo, difficilmente si riuscirà a capire
la valenza culturale delle varie disposizioni di legge.
Disposizioni tutte tese all'integrazione sociale dei soggetti
disabili.
ASSISTENZA
La parola assistenza spesso viene collegata solo a prestazioni
economiche; non è così.
Per assistenza il legislatore ha inteso una rete di interventi che
favoriscono l'integrazione sociale di quei cittadini che, a causa delle
loro condizioni psico- fisiche, si trovino in una condizione di
svantaggio.
In coerenza con quanto espresso dall'art. 3 della Costituzione:
"è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'uguaglianza
dei cittadini".
Tutte le prestazioni in seguito descritte, sono legate allo status di
invalido, status che deve essere certificato dalle Istituzioni
Pubbliche.
In Italia gli invalidi, per ragioni storiche, sono classificati a
seconda della causa invalidante.
Causa che può determinare anche una differenziazione di prestazione.
Le categorie sono le seguenti:
-
invalidi civili (l. 118/71)
-
ciechi civili (l. 66/62)
-
sordomuti (l. 381/70)
-
invalidi di guerra
-
invalidi di servizio
-
invalidi del lavoro.
La popolazione dei disabili è composta, nella sua grande maggioranza,
da invalidi civili (80% circa); abbiamo quindi scelto di trattare la
legislazione che riguarda questa categoria.
PRESTAZIONI ECONOMICHE ED ASSISTENZIALI PREVISTE
-
PRESTAZIONI ECONOMICHE
Si possono suddividere in prestazioni continuative, prestazioni
temporanee e una tantum.
Le prestazioni continuative sono quelle erogate dal Ministero
degli Interni.
Le prestazioni di carattere straordinario o temporaneo sono
erogate dagli Enti Locali e solitamente consistono in un contributo
a sostegno del nucleo familiare.
Con l'entrata in vigore della legge n.104/92, viene prevista una
serie di interventi per persone colpite da handicap e riconosciute,
in base all'art. 4 della legge su citata, in stato di gravità.
-
ASSISTENZA DOMICILIARE
Prestazione prevista dall'art. 9 della legge 104/92 di competenza
delle USL o dei servizi sociali dei comuni.
-
PRESIDI SANITARI
Per i disabili gravi con patologie che necessitano di ausili
sanitari in modo continuativo (pannolini, cateteri, garze, sedie a
rotelle, ecc...) le Usl di diverse Regioni concedono un certo
quantitativo di detti ausili a titolo gratuito, o contribuiscono al
loro acquisto.
-
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E CURE TERMALI
Sono esenti dal ticket tutti gli invalidi indicati precedentemente,
e sono esonerati dal pagamento della quota fissa gli invalidi al
100%.
-
PERMESSI
L'art. 33 della legge 104/92 prevede permessi, per i genitori che
lavorano, per assistere il figlio, anche se adottivo, portatore di
handicap e in stato di gravità.
Tale articolo si suddivide in commi che prevedono
casistiche diverse;
ne riassumiamo brevemente il contenuto:
-
1°comma:
prevede che la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore
padre, ha diritto al prolungamento del periodo di aspettativa
facoltativa (art. 7 legge 1204/71), sino al compimento del
terzo anno di età del bambino.
Durante tale periodo di astensione dal lavoro ha diritto ad una indennità
pari al 30% della retribuzione, con le modalità stabilite dal
sopra citato articolo di legge della 1204/71.
-
2°comma:
stabilisce il diritto della lavoratrice madre o del lavoratore padre
ad usufruire, in alternativa alla aspettativa di cui al 1°
comma, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito. Il diritto
decade se il figlio è ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
-
3°comma:
stabilisce che successivamente al compimento del terzo anno di età
i soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto ad usufruire
di 3 giorni di permesso mensile (permessi fruibili anche in modo
frazionato per orario), semprechè il disabile da assistere non sia
ricoverato in istituti specializzati.
Possono usufruire dei permessi anche parenti o affini entro il terzo
grado, purché conviventi.
-
Tale disciplina sara' modificata in base alla nuova normativa
dei Congedi parentali e ai provvedimenti ad essa collegati.
DIRITTI PREVIDENZIALI DEI DISABILI
PER LA
DOMANDA...
Per usufruire delle agevolazioni e dei benefici previsti
dalla Legge 104/92 è indispensabile il riconoscimento dello
stato di gravità dell'Handicap, attraverso domanda da
inoltrare all'apposita Commissione istituita presso l'USL.
Ottenuto il riconoscimento, per beneficiare dei permessi,
serve specifica domanda da inoltrare all'INPS e al datore di
lavoro, da rinnovare annualmente.
CONGEDI FAMILIARI
I periodi di congedo per motivi famigliari concernenti
l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore
all80%, successivi al 01/01/1994, possono essere RISCATTATI
ai fini pensionistici, purché non siano coperti da
Assicurazione.
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