Diritti dei Portatori di Handicap:
 

Una persona e' da considerarsi handicappata quando, causa la propria disabilità, si trovi a svolgere funzioni personali e sociali in situazioni di svantaggio.
Ne discende che l'handicap e' sopratutto un problema sociale nel senso che, se si rimuovono gli ostacoli sociali, le persone disabili sono meno handicappate.
Si considerano poi mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti, da minoranze congenite o acquisite anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici, le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa, non inferiore a un terzo, o, se minori di 18 anni e ultrasessantacinquenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.



Sono esclusi gli invalidi per cause di: guerra, servizio, lavoro (art. 2 L. 118/71).

Il D.L. n. 509/88 ha aggiunto che le minorazioni congenite o acquisite, di cui all'art. 2 della legge 118/71, "comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente".

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d.l. 509/88).

Ai fini della concessione della indennità di frequenza si considerano i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età nonché i minori ipoacustici (l. n. 289/90).

E' evidente che il termine invalido civile nella nostra legislazione è un riconoscimento che può dare diritto a determinate prestazioni, o previdenze, diverse da quelle usufruibili da altri soggetti affetti da disabilità causate da altri eventi, rispetto a quelli descritti dall'art. 2 della legge n. 118/71.

Nel nostro paese, i provvedimenti legislativi varati per favorire l'integrazione sociale dei disabili, rispondono a precisi dettami costituzionali, gli art. 3 e 38 della nostra costituzione.

Se non si tiene conto di questo, difficilmente si riuscirà a capire la valenza culturale delle varie disposizioni di legge.

Disposizioni tutte tese all'integrazione sociale dei soggetti disabili.

 

 

ASSISTENZA
La parola assistenza spesso viene collegata solo a prestazioni economiche; non è così.

Per assistenza il legislatore ha inteso una rete di interventi che favoriscono l'integrazione sociale di quei cittadini che, a causa delle loro condizioni psico- fisiche, si trovino in una condizione di svantaggio.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 3 della Costituzione: "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini".

Tutte le prestazioni in seguito descritte, sono legate allo status di invalido, status che deve essere certificato dalle Istituzioni Pubbliche.

In Italia gli invalidi, per ragioni storiche, sono classificati a seconda della causa invalidante.

Causa che può determinare anche una differenziazione di prestazione.

Le categorie sono le seguenti:

  • invalidi civili (l. 118/71)
  • ciechi civili (l. 66/62)
  • sordomuti (l. 381/70)
  • invalidi di guerra
  • invalidi di servizio
  • invalidi del lavoro.

La popolazione dei disabili è composta, nella sua grande maggioranza, da invalidi civili (80% circa); abbiamo quindi scelto di trattare la legislazione che riguarda questa categoria.



PRESTAZIONI ECONOMICHE ED ASSISTENZIALI PREVISTE
  • PRESTAZIONI ECONOMICHE
    Si possono suddividere in prestazioni continuative, prestazioni temporanee e una tantum.
    Le prestazioni continuative sono quelle erogate dal Ministero degli Interni.
    Le prestazioni di carattere straordinario o temporaneo sono erogate dagli Enti Locali e solitamente consistono in un contributo a sostegno del nucleo familiare.
    Con l'entrata in vigore della legge n.104/92, viene prevista una serie di interventi per persone colpite da handicap e riconosciute, in base all'art. 4 della legge su citata, in stato di gravità.

     

  • ASSISTENZA DOMICILIARE
    Prestazione prevista dall'art. 9 della legge 104/92 di competenza delle USL o dei servizi sociali dei comuni.

     

  • PRESIDI SANITARI
    Per i disabili gravi con patologie che necessitano di ausili sanitari in modo continuativo (pannolini, cateteri, garze, sedie a rotelle, ecc...) le Usl di diverse Regioni concedono un certo quantitativo di detti ausili a titolo gratuito, o contribuiscono al loro acquisto.

     

  • PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E CURE TERMALI
    Sono esenti dal ticket tutti gli invalidi indicati precedentemente, e sono esonerati dal pagamento della quota fissa gli invalidi al 100%.

     

  • PERMESSI
    L'art. 33 della legge 104/92 prevede permessi, per i genitori che lavorano, per assistere il figlio, anche se adottivo, portatore di handicap e in stato di gravità.

 

 

Tale articolo si suddivide in commi che prevedono casistiche diverse;
ne riassumiamo brevemente il contenuto:

  • 1°comma:
    prevede che la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, ha diritto al prolungamento del periodo di aspettativa facoltativa (art. 7 legge 1204/71), sino al compimento del terzo anno di età del bambino.
    Durante tale periodo di astensione dal lavoro ha diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione, con le modalità stabilite dal sopra citato articolo di legge della 1204/71.

     

  • 2°comma:
    stabilisce il diritto della lavoratrice madre o del lavoratore padre ad usufruire, in alternativa alla aspettativa di cui al 1° comma, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito. Il diritto decade se il figlio è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

     

  • 3°comma:
    stabilisce che successivamente al compimento del terzo anno di età i soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensile (permessi fruibili anche in modo frazionato per orario), semprechè il disabile da assistere non sia ricoverato in istituti specializzati.
    Possono usufruire dei permessi anche parenti o affini entro il terzo grado, purché conviventi.
  • Tale disciplina sara' modificata in base alla nuova normativa dei Congedi parentali e ai provvedimenti ad essa collegati.



    DIRITTI PREVIDENZIALI DEI DISABILI

PER LA DOMANDA...
Per usufruire delle agevolazioni e dei benefici previsti dalla Legge 104/92 è indispensabile il riconoscimento dello stato di gravità dell'Handicap, attraverso domanda da inoltrare all'apposita Commissione istituita presso l'USL.
Ottenuto il riconoscimento, per beneficiare dei permessi, serve specifica domanda da inoltrare all'INPS e al datore di lavoro, da rinnovare annualmente.

 

 

CONGEDI FAMILIARI
I periodi di congedo per motivi famigliari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all80%, successivi al 01/01/1994, possono essere RISCATTATI ai fini pensionistici, purché non siano coperti da Assicurazione.

 

 

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