L'apprendistato
e' uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale
l'imprenditore e' obbligato ad impartire o far impartire
all'apprendista, l'insegnamento necessario per conseguire la
capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato,
utilizzandone l'opera lavorativa.
A CHI SI APPLICA ?
L'età minima per essere assunti come apprendisti e' fissata a 14 anni
purché si sia adempiuto all'obbligo scolastico, questo limite
d'età rimarrà tale solo fino a che non verrà licenziata la legge di riforma
sui cicli scolastici, che eleverà l'obbligo scolastico a 16 anni.
La Legge Treu, infatti, introduce sostanziali modifiche alla legge
25/55, fissando come età minima per l'apprendistato i 16 anni (solo
dopo elevazione dell'età dell'obbligo), mentre l'età massima viene
elevata a 24 anni.
Nelle aree definite ad obiettivo 1 e 2 dall'Unione Europea l'età massima
arriva a 26 anni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap il limite d'età
massima viene fissato a 28 anni.
Per ulteriori informazioni in
merito rivolgersi ai centri per l'impiego della propria regione
e della propria provincia e uffici di informazione e
orientamento degli assessorati alla formazione provinciali e
regionali.
L'apprendistato e' permesso in tutti i settori lavorativi compreso
quello agricolo
COME AVVIENE L'ASSUNZIONE
-
Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione
dall'Ispettorato del Lavoro, precisando le condizioni della
prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento
al quale saranno adibiti e la qualifica che otterranno al termine
del periodo d'apprendistato.
-
Il numero di apprendisti che la ditta può assumere, non deve
superare il 100% dei lavoratori qualificati occupati nell'impresa.
- L'assunzione deve essere obbligatoriamente preceduta da visita
medica di idoneità alle mansioni.
DURATA DELL' APPRENDISTATO
- La durata varia a seconda dei settori produttivi e dei C.C.N.L.
applicati, essa non potrà essere inferiore a 18 mesi e superiore
ai 4 anni. Restano salve le condizioni di miglior favore del settore
dell'artigianato per il quale la durata massima del periodo di
apprendistato resta fissato a 5 anni
- I periodi di apprendistato prestati presso
più datori di lavoro,
si cumulano ai fini del computo della durata massima
dell'apprendistato, purché non separati tra loro da interruzioni
superiori all'anno e si riferiscano alle stesse attività
produttive.
- Può essere concordato tra le parti un periodo di prova, che
sarà
regolato dall'articolo 2096 del codice civile e che non potrà
superare la durata di massimo 2 mesi.
APPRENDISTATO E FORMAZIONE
La formazione dell'apprendista dovrà essere effettuata all'esterno
dell'impresa presso Centri di Formazione Professionale che dovranno poi certificare
l'avvenuta formazione e il livello di formazione raggiunto.
Infatti, ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un
anno dall'entrata in vigore della Legge Treu (19/06/97), le agevolazioni
contributive a favore delle imprese troveranno applicazione solo a
condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione
esterna all'azienda previste dai C.C.N.L.
Le ore formative sono fissate in almeno 120 ore annue, sarà
previsto un impegno ridotto solo per i soggetti in possesso di titolo di
studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei
rispetto all'attività da svolgere.
I contenuti formativi, che nel primo anno dovranno riguardare anche
la disciplina del rapporto di lavoro, la prevenzione per la tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro, saranno definiti con decreto del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale entro 30 giorni dalla
decisione del Comitato dei Ministri sentite anche le parti sociali.
In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni
contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore delle
iniziative formative, comprendendo fra questi anche i titolari delle
imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore.
Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da
emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Treu,
verranno determinate le esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e
termini di concessione di tali benefici.
ORARIO DI LAVORO
-
L'orario lavorativo dell'apprendista non potrà superare le 8
ore giornaliere e le 44 ore settimanali.
Ciò vuol dire che le ore di straordinario, previo consenso del
lavoratore in quanto assolutamente facoltative, potranno essere
effettuate per un numero massimo di 4 ore settimanali non collegate
al normale orario di lavoro non essendo possibile, per legge,
prolungare oltre le 8 ore l'attività giornaliera.
-
Le ore di insegnamento teorico complementari, previste
dalla legge come obbligatorie, sono considerate a tutti gli
effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
-
E' fatto espresso divieto per gli apprendisti di prestare attività
lavorativa nelle fasce orarie notturne dalle ore 22.00 alle
ore 6.00.
- Le ferie non potranno essere concesse per un periodo inferiore
ai 30 giorni per chi ha meno di 16 anni, e di 20 giorni per età
superiore ai 16 anni.
RETRIBUZIONE
La durata del periodo di apprendistato è fissata dai C.C.N.L. in
rapporto al livello di inquadramento che il lavoratore avrà al momento
del raggiungimento della qualifica.
Durante tutto il periodo di apprendistato la retribuzione del
lavoratore apprendista viene fissata in modo percentuale rispetto alla
retribuzione piena.
Tali percentuali
retributive cresceranno in rapporto alla
crescita di anzianità del servizio, fino ad arrivare alla fine
del periodo ad essere una retribuzione piena
Il lavoratore apprendista
non versa i contributi previsti per il finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale e quelli relativi alla
disoccupazione pertanto, in caso di periodi di malattia,
riceverà una retribuzione inferiore a quella degli altri
dipendenti dell'impresa perché non godrà dell'integrazione di
questa indennità da parte dell'Inps, ma solo della quota
percentuale dovuta dall'impresa.
L'apprendista non può ricevere, non versando nulla per il
fondo, l'indennità di disoccupazione.
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO E CONSEGUIMENTO DI
QUALIFICA
Qualora al termine del periodo di apprendistato non vi sia disdetta a
norma dell'art. 2118 del Codice Civile, l'apprendista é mantenuto in
servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed
il periodo di apprendistato é considerato utile ai fino
dell'anzianità di servizio del lavoratore.
L'assunzione di apprendisti é particolarmente diffusa da parte delle
aziende in quanto per questi lavoratori sono previsti significativi
sgravi contributivi che riducono il costo del lavoro.
L'azienda avrà la possibilità di godere degli sgravi
contributivi per un ulteriore anno dalla data di conferma del
lavoratore apprendista in lavoratore qualificato con contratto a tempo
indeterminato.
DIRITTI PREVIDENZIALI DELL'APPRENDISTA
INFORTUNIO E
MALATTIA PROFESSIONALE
In base alla normativa vigenti sono tutelati tutti quei
lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto
l'obbligo di tale assicurazione.
MALATTIA
Non è prevista l'indennità economica di malattia per i periodi
di assenza dal lavoro ma solo le prestazioni di assistenza
sanitaria generica, specialistica, ambulatoriale, farmaceutica,
ospedaliera, ostetrica.
MATERNITA'
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità
di maternità obbligatoria e facoltativa
CIG E MOBILITA'
Sono esclusi dall'applicazione della normativa in materia di CIG
e Mobilità
DISOCCUPAZIONE
Non è prevista l'indennità di disoccupazione in quanto non
viene versato il relativo contributo. Le giornate lavorate sono
però utili al perfezionamento dei 78 gg effettivamente lavorati
necessari per ottenere l'indennità di D.S. Requisiti Ridotti (semprechè
sia stato versato almeno 1 contributo per la DS due o più anni
prima)
CONTRIBUTI PENSIONISTICI
I periodi di apprendistato sono validi ai fini del
raggiungimento dei requisiti per pensioni di Invalidità,
Vecchiaia, Anzianità, Superstiti.
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