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Costi ridotti per le aziende che assumono e più
possibilità per i giovani alla prima esperienza lavorativa
Il contratto di formazione lavoro (C.F.L.) rimane a
tutt'oggi in Italia uno dei più agili strumenti
legislativi che favoriscono l'inserimento nel mondo del
lavoro di centinaia di migliaia di giovani. Si tratta di
un tipo di vincolo a tempo determinato, non rinnovabile,
che può durare al massimo 24 mesi.
A partire dal 1984, il testo del contratto ha ricevuto
una serie di sostanziosi emendamenti volti a renderlo
sempre più applicabile da parte delle aziende nel
reclutamento di nuovo personale. In particolare, alle
aziende che fanno ricorso al C.F.L. per l'assunzione di
nuovo personale, la legge garantisce una serie di
incentivi consistenti in sgravi fiscali (riduzioni sulle
aliquote dei contributi previdenziali che vanno dal 25
al 50%) miranti a valorizzare lo sforzo profuso dal
datore di lavoro nella formazione dei neoassunti.
I requisiti per aziende che possono avvalersi del C.F.L.
Questa formula contrattuale è utilizzabile da tutte
quelle aziende (enti pubblici, imprese private, consorzi
o cooperative) che, nel periodo compreso nei 12 mesi
precedenti al momento stesso in cui lo applicano nel
reclutamento di nuovo personale, dimostrino di non avere
in corso riduzioni di personale. Rappresenta
un'eccezione il fatto che le nuove assunzioni attraverso
C.F.L. si riferiscano a figure professionali differenti
da quelle messe precedentemente in mobilità
dall'impresa. Inoltre il C.F.L. risulta particolarmente
adatto alle nuove assunzioni di tutti quei datori di
lavoro iscritti agli albi professionali, incoraggiati ad
adottare questo tipo di assunzione da parte dei
rispettivi Ordini. Rientrano nel novero delle imprese
che possono far ricorso al C.F.L. anche le associazioni
professionali, sportive, a sfondo socio-culturale e le
fondazioni.
Un'ulteriore opportunità di essere assunti per i giovani dai 16 ai 32 anni
Fanno parte della categoria di lavoratori reclutabili
dalle imprese mediante C.F.L. i giovani di età compresa
fra 16 e 32 anni. Unica eccezione nel nostro Paese è
rappresentata dal Mezzogiorno, dove le Commissioni
Regionali per l'Impiego (C.R.I.) hanno la facoltà di
elevare a loro discrezione l'età massima per
l'assunzione come C.F.L. Nel caso in cui un'impresa del
Sud, in concomitanza con la scadenza di un C.F.L.,
decida di trasformarlo in un contratto a tempo
indeterminato, potrà per legge godere di un
prolungamento degli sgravi fiscali d'incentivo previsti
dal C.F.L. per altri 12 mesi.
Per ulteriori chiarimenti forniti in merito dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: http://www.minlavoro.it/Circolari/nC_rl22062000.htm,
oppure presso i Centri per l'impiego della propria regione e
della propria provincia.
La
legge 451/94, modifica la normativa vigente dal 1984, relativa
ai contratti di formazione lavoro.
CHE COSA PREVEDE
Assunzione "nominativa" di giovani fra i 16 e i 32 anni
(non compiuti al momento dell'assunzione) iscritti nelle liste di
collocamento.
ESISTONO 2 TIPI DI CFL
Esistono 2 tipi di CFL, cosiddetti di tipo A per l'acquisizione
di una professionalità medio-alta, e di tipo B per
professionalità basse.
La DURATA MASSIMA è di 24 mesi per i CFL di tipo A e
di non più di 12 mesi per i CFL di tipo B.
Trascorsi tali periodi il datore di lavoro può confermare il
rapporto di lavoro e trasformarlo in tempo indeterminato, oppure
risolverlo, cessando quindi il rapporto di lavoro, anche se il giudizio
nella formazione è positivo.
Nel contratto di tipo A vi é l'obbligo di FORMAZIONE
TEORICA da 80 a 130 ore, a seconda delle professionalità da
occupare, da effettuarsi in orario di lavoro.
Nel contratto di tipo B. l'obbligo é relativo ad una FORMAZIONE
DI BASE minima non inferiore alle 20 ore sui seguenti
argomenti:
rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, prevenzione ambientale e
antinfortunistica.
Queste ore di formazione teorica si svolgono in orario di lavoro e
sono regolarmente retribuite.
In caso di inosservanza del datore di lavoro per mancata
formazione, il contratto stesso può essere considerato a tempo
indeterminato.
Per trattamento
economico è prevista una applicazione graduale dei
Contratti Nazionali, mentre i trattamenti normativi sono
generalmente uguali ai dipendenti a tempo indeterminato.
Il CFL può venir convertito a tempo indeterminato prima
della scadenza prevista.
L'impresa beneficerà comunque degli gli sgravi contributivi
per l'intera durata del contratto inizialmente prevista.
La Legge 451/94 prevede che per i CFL di tipo B gli sgravi
contributivi alle imprese si applichino subordinatamente alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
successivamente ad esso per una durata pari a quello del CFL
trasformato.
Il periodo di lavoro in CFL é valido ai fini previdenziali e
degli scatti di anzianità.
I contributi a carico dell'impresa variano a seconda del
tipo di impresa (artigiana, industriale e commerciale) e della
sua locazione (nord-centro-sud Italia).
I contributi del lavoratore sono invece uguali a quelli
degli altri dipendenti.
Il dipendente assunto in CFL ha diritto per legge ad avere
una copia del CFL (da parte del datore di lavoro), nonché una
lettera di assunzione che precisa la qualifica iniziale e
finale, il trattamento economico, il periodo di prova e il CCNL
di riferimento.
Il giovane in CFL non è obbligato a fare lo straordinario.
Al termine del CFL l'azienda deve dare al dipendente una
dichiarazione attestante il conseguimento della raggiunta
formazione.
SERVIZIO MILITARE O CIVILE
Un giovane assunto in CFL in servizio militare o civile, ha
diritto a completare il periodo di durata del CFL per i
mesi mancanti, al termine del servizio di chiamata.
RESCISSIONE
Il datore di lavoro non può recedere dal contratto di
formazione e lavoro anzitempo rispetto al termine concordato, se
non per giusta causa, pena il risarcimento del danno.
Il danno è determinato in misura corrispondente alla
retribuzione complessiva che il lavoratore avrebbe dovuto
percepire fino al termine del C.F.L.
Nel caso la rescissione del rapporto di lavoro avvenga per
libera scelta del lavoratore, questi è tenuto a dare
all'azienda il preavviso secondo le norme contrattuali vigenti,
pena una trattenuta economica la cui entità è rapportata al
numero dei giorni di preavviso non dato.
Va infine ricordato...
Al momento dell'assunzione al giovane deve essere consegnata una copia
del contratto ed una copia della lettera di assunzione che precisino:
la durata del CFL, il progetto formativo, le caratteristiche
dell'attività lavorativa (mansioni, orario di lavoro, orario di
formazione), inquadramento professionale (livello di
entrata/uscita), durata del periodo di prova.
E' indispensabile avere tutte queste conoscenze relative al proprio
contratto, perché il lavoratore possa svolgere un controllo sulla
regolarità di quanto previsto per Legge e quanto viene svolto nel luogo
di lavoro.
La Legge prevede che in caso di inosservanza da parte dell'impresa,
rispetto agli obblighi previsti dal CFL, il contratto stesso viene
trasformato a tempo indeterminato.
MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE TREU IN TEMA DI
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
In realtà per ciò che riguarda la nostra Provincia non sono state
fatte modifiche a tutta la regolamentazione dei contratti di formazione
lavoro se non quella che estende anche agli Enti Pubblici di Ricerca
la possibilità di stipulare contratti di formazione lavoro.
Viene inoltre stabilito che nelle aree con un tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale il contratto di formazione e lavoro
per le qualifiche medio-elevate, trasformato a tempo pieno ed
indeterminato allo scadere del biennio, consente al datore di lavoro di
continuare, per un anno,a retribuire il giovane con la paga
corrispondente al livello immediatamente inferiore a quello di
inquadramento e di beneficiare dei medesimi sgravi contributivi goduti
durante i due anni della formazione lavoro.
Viene inserito, poi, un punto di salvaguardia teso a limitare un
utilizzo distorto della norma: se durante gli ulteriori 12 mesi il
lavoratore viene illegittimamente licenziato, il datore di lavoro
è tenuto a restituire i benefici contributivi relativi all'arco
temporale sopra riportato.
DIRITTI PREVIDENZIALI DEL C.F.L.
CONTRIBUTI
PENSIONISTICI
Tali periodi sono validi ai fini del raggiungimento dei
requisiti per pensioni di Invalidità, Vecchiaia, Anzianità,
Superstiti.
MATERNITA'
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità
di maternità obbligatoria e facoltativa.
I periodi di astensione per maternità sospendono l'efficacia
temporale del contratto, che riprenderà al rientro della
lavoratrice nel posto di lavoro, al fine di continuare l'attività
formativa, oggetto del contratto stesso.
CIG
Spetta il trattamento di Integrazione Salariale Ordinaria ma non
quella Straordinaria.
MOBILITA'
Sono esclusi dalla Ind. Di Mobilità in quanto tale contratto è
assimilato ad un contratto a termine.
DISOCCUPAZIONE
Spetta la Disoccupazione Ordinaria se soddisfatti i seguenti
requisiti: due anni di anzianità assicurativa ed un anno di
contribuzione ai fini della disoccupazione.
In mancanza dell'anno di contribuzione spetta l'indennità con
Requisiti Ridotti in presenza di almeno 78 giornate di lavoro.
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
In base alla normativa vigente sono tutelati tutti quei
lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto
l'obbligo di tale assicurazione.
L'indennità, per evento avvenuto durante il rapporto di lavoro,
potrà essere corrisposta anche dopo la conclusione dello
stesso.
Il Lavoratore deve però comunicarlo tempestivamente all'NAIL
per ricevere il pagamento diretto della prestazione.
MALATTIA
Per questi lavoratori (assimilabili ai lav. a tempo determinato)
la malattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello
della attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente
precedenti l'evento morboso, fermo restando il limite massimo
di 180 gg.
Nel caso in cui il lavoratore, nei 12 mesi precedenti la
malattia, NON possa far valere periodi lavorativi superiori a 30
gg, il trattamento economico è concesso per un periodo massimo
di 30 gg nell'anno solare.
Il datore di lavoro corrisponderà l'indennità di malattia per
un numero di giornate equivalentI a quelle effettuate alle
proprie dipendenze; le giornate eccedenti, maturate dai
precedenti rapporti di lavoro, saranno erogate direttamente
dall'INPS: in questo caso, bisogna che il lavoratore presenti
domanda di pagamento diretto alla sede INPS.
L' AZIONE PER CONSEGUIRE L'INDENNITA DI MALATTIA SI PRESCRIVE
NEL TEMINE DI UN ANNO DAL GIORNO IN CUI SI E' VERIFICATO L'
EVENTO
Alla cessazione del rapporto a tempo determinato cessa la
corresponsione della indennità.
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