Contratto di lavoro a Domicilio:
 

E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di familiari conviventi o a carico, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per tramite di terzi.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per le attività per le quali vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive per la salute e l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.


OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro che intendano commissionare lavoro a domicilio, sono tenuti per legge ad iscriversi in un apposito "registro dei committenti", presso l'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione di ogni provincia nella quale vogliono distribuire il lavoro.

Per l'esecuzione di lavori al di fuori della propria azienda, l'imprenditore è obbligato a tenere un apposito registro, sul quale devono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonchè l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.

Tale registro deve essere a pagine numerate e, previamente al suo utilizzo, vidimato da parte dell'Ispettorato del Lavoro provinciale.

 

ORGANISMI DI CONTROLLO E LIVELLI DI COMPETENZA TERRITORIALI
Le commissioni di controllo per il lavoro a domicilio sono istituite a livello regionale, provinciale e comunale.

Il livello regionale viene istituito con decreto del direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, mentre quelle a livello provinciale e comunale con decreto del direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O.

La commissione a livello comunale può essere istituita presso le circoscrizioni per l'impiego su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Le commissioni hanno diversi compiti a seconda del loro livello territoriale di competenza e sono composte nel modo seguente:

Commissione Regionale

  • dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;
  • da quattro rappresentanti delle associazioni degli imprenditori e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede regionale;
  • da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, con rappresentanza della minoranza.

I membri di tale commissione durano in carica per tre anni e sono chiamati a decidere sui ricorsi avversi a provvedimenti di iscrizione o cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, oltre a dovere coordinare l'attività delle commissioni provinciali del territorio regionale.

Commissione provinciale

  • dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;
  • da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo dell'effettiva rappresentatività in sede provinciale;
  • da due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, eletti dal Consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.

La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a domicilio, e del registro dei lavoratori a domicilio, effettuando tale aggiornamento anche d'ufficio per i committenti o i lavoratori inadempienti tale formalità.
Inoltre, ha il compito di accertare e studiare le condizioni in cui il lavoro a domicilio si svolge.

Commissione circoscrizionale
è presieduta dal dirigente la sezione ed è composta:

  • da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede comunale;
  • dal sindaco o da un suo delegato.

Ha il compito di provvedere anche d'ufficio agli aggiornamenti in sede comunale del registro dei committenti e di quello dei lavoratori, oltre a studiare le condizioni in cui il lavoro a domicilio si svolge nel territorio di loro competenza.

 

ASPETTI RETRIBUTIVI DEL LAVORO A DOMICILIO
I lavoratori che eseguono lavori a domicilio, debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.

Qualora tali contratti non dispongano, in ordine alla tariffa per il lavoro a domicilio, questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta da otto membri in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La nomina dei membri della commissione avviene da parte del direttore dell'ufficio regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro presiede tale commissione senza però avere diritto di voto.

Spetta altresì, a tale commissione, il compito di determinare la percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonchè le maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dall'imprenditore committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.

 

ASPETTI CONTRIBUTIVI
Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori dipendenti in materia di assicurazioni sociali e di assegni al nucleo familiare, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni).
Inoltre per singole zone territoriali sono stabilite tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

 

LIBRETTO DI CONTROLLO
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che contenga:

  • la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dal l'imprenditore;
  • la descrizione del lavoro da eseguire;
  • la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati;
  • l'indicazione della misura della retribuzione corrisposta e dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.
Il libretto di controllo deve essere firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, sia all'atto della consegna del lavoro affidato, sia al momento della riconsegna del lavoro eseguito, e può sostituire a tutti gli effetti il prospetto paga.
Tale libretto dovrà essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

DOVERI DEL LAVORATORE A DOMICILIO
Deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli, attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro, secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di categoria.



DIRITTI PREVIDENZIALI DELLE LAD

INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
Sono tutelati tutti quei lavoratori che effettuano attività previste dal Testo Unico degli Infortuni.
Al fine della liquidazione completa della indennità di inabilità assoluta al lavoro, il lavoratore dovrà denunciare allINAIL eventuali altri contratti concomitanti.
L'indennità verrà corrisposta per tutti i giorni compresi sabati e domeniche

 

MALATTIA
Si applica la normativa vigente come per la generalità dei dipendenti.
Nel periodo intercorrente tra la data di riconsegna del lavoro e la data della nuova consegna i lavoratori a domicilio sono considerati sospesi e pertanto, in caso di malattia, dovranno richiedere il pagamento diretto all'INPS.

 

MATERNITA'
Viene applicata la normativa vigente ad eccezione del trattamento economico: si calcola la indennità in base alla media contrattuale giornaliera vigente nella provincia per lavoratori interni con qualifica operaia della stessa industria.
Se la lavoratrice riconsegna le ultime lavorazioni nel giorno immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria, il pagamento dell'indennità deve essere corrisposta direttamente dall'INPS.
Al momento dell'entrata in astensione obbligatoria, la lavoratrice deve riconsegnare al committente tutte le merci ed il lavoro affidato anche se non ultimato.
Non spettano l'Astensione Facoltativa e i riposi giornalieri.

 

DISOCCUPAZIONE
Per la Disoccupazione Ordinaria valgono i requisiti revisti dalla normativa.
La disoccupazione coi Requisiti Ridotti, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa conseguente a mancanza di lavoro, può essere liquidata purchè il lavoratore risulti iscritto nelle liste dei lavoratori disponibili.
Secondo l'interpretazione dell'INPS
, i periodi di sosta tecnica, ossia i periodi intercorrenti tra una commissione e l'altra non sono indennizzabili.

 

CIG E MOBILITA'
Sono esclusi dalla applicazione della normativa CIG. E' tuttora controverso il diritto all'indennità di Mobilità.

 

CONTRIBUTI PENSIONISTICI
I periodi di lavoro a domicilio sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti per pensioni di invalidità, anzianità, superstiti, vecchiaia.
La discontinuità del lavoro e la precarietà retributiva provocano una riduzione dei contenuti settimanali accreditabili prolungando i tempi di raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Per i periodi di interruzione dell'attività è concessa al lavoratore la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione.

 

 

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