E'
lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione,
esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia
disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di familiari
conviventi o a carico, lavoro retribuito per conto di uno o più
imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se
fornite per tramite di terzi.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per le attività
per le quali vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive per
la salute e l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro che intendano commissionare lavoro a
domicilio, sono tenuti per legge ad iscriversi in un apposito
"registro dei committenti", presso l'Ufficio Provinciale
del lavoro e della massima occupazione di ogni provincia nella quale
vogliono distribuire il lavoro.
Per l'esecuzione di lavori al di fuori della propria azienda, l'imprenditore
è obbligato a tenere un apposito registro, sul quale devono essere
trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni
all'unità produttiva, nonchè l'indicazione del tipo e della quantità
del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.
Tale registro deve essere
a pagine numerate e, previamente al
suo utilizzo, vidimato da parte dell'Ispettorato del Lavoro
provinciale.
ORGANISMI DI CONTROLLO E LIVELLI DI COMPETENZA
TERRITORIALI
Le commissioni di controllo per il lavoro a domicilio sono istituite
a livello regionale, provinciale e comunale.
Il livello regionale viene istituito con decreto del direttore
dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, mentre
quelle a livello provinciale e comunale con decreto del direttore
dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O.
La commissione a livello comunale può essere istituita presso le
circoscrizioni per l'impiego su richiesta delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori più rappresentative.
Le commissioni hanno diversi compiti a seconda del loro livello
territoriale di competenza e sono composte nel modo seguente:
Commissione Regionale
-
dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;
-
da quattro rappresentanti delle associazioni degli imprenditori e
da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali che facciano parte del consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva
rappresentatività in sede regionale;
-
da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio
regionale, con rappresentanza della minoranza.
I membri di tale commissione durano in carica per tre anni e sono
chiamati a decidere sui ricorsi avversi a provvedimenti di iscrizione o
cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio entro
30 giorni dalla notifica del ricorso, oltre a dovere coordinare
l'attività delle commissioni provinciali del territorio regionale.
Commissione provinciale
-
dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro o da un suo
delegato;
-
da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, cinque
rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio Nazionale
dell'economia e del lavoro, avendo riguardo dell'effettiva
rappresentatività in sede provinciale;
-
da due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, eletti dal
Consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.
La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei
committenti il lavoro a domicilio, e del registro dei lavoratori a
domicilio, effettuando tale aggiornamento anche d'ufficio per i
committenti o i lavoratori inadempienti tale formalità.
Inoltre, ha il compito di accertare e studiare le condizioni in cui il
lavoro a domicilio si svolge.
Commissione circoscrizionale
è presieduta dal dirigente la sezione ed è composta:
-
da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, cinque
rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva
rappresentatività in sede comunale;
-
dal sindaco o da un suo delegato.
Ha il compito di provvedere anche d'ufficio agli aggiornamenti in
sede comunale del registro dei committenti e di quello dei lavoratori,
oltre a studiare le condizioni in cui il lavoro a domicilio si svolge
nel territorio di loro competenza.
ASPETTI RETRIBUTIVI DEL LAVORO A DOMICILIO
I lavoratori che eseguono lavori a domicilio, debbono essere retribuiti
sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti
collettivi della categoria.
Qualora tali contratti non dispongano, in ordine alla tariffa per
il lavoro a domicilio, questa viene determinata da una commissione a
livello regionale composta da otto membri in rappresentanza
paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La nomina dei membri della commissione
avviene da parte del
direttore dell'ufficio regionale del lavoro su designazione delle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro presiede tale
commissione senza però avere diritto di voto.
Spetta altresì, a tale commissione, il compito di determinare la
percentuale sull'ammontare della retribuzione
dovuta al lavoratore a
titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed
accessori, nonchè le maggiorazioni retributive, da valere a titolo di
indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e
l'indennità di anzianità, in base alle retribuzioni orarie fissate dai
contratti collettivi osservati dall'imprenditore committente o dai
contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.
ASPETTI CONTRIBUTIVI
Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i
lavoratori dipendenti in materia di assicurazioni sociali e di assegni
al nucleo familiare, fatta eccezione di quelle in materia di
integrazione salariale (cassa integrazione guadagni).
Inoltre per singole zone territoriali sono stabilite tabelle di
retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali.
LIBRETTO DI CONTROLLO
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro, deve
essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto
di controllo che contenga:
-
la data e l'ora di consegna
del lavoro affidato dal
l'imprenditore;
-
la descrizione
del lavoro da eseguire;
-
la specificazione della quantità e della qualità dei
materiali consegnati;
-
l'indicazione
della misura della retribuzione
corrisposta e dei singoli elementi di cui questa si compone e delle
singole trattenute.
Il libretto di controllo deve essere firmato dal datore di lavoro e dal
lavoratore, sia all'atto della consegna del lavoro affidato, sia al
momento della riconsegna del lavoro eseguito, e può sostituire a tutti
gli effetti il prospetto paga.
Tale libretto dovrà essere conforme al modello approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
DOVERI DEL LAVORATORE A DOMICILIO
Deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto
sui modelli del lavoro affidatogli, attenersi alle istruzioni ricevute
dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.
Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto
proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi
gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro, secondo le
disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di
categoria.
DIRITTI PREVIDENZIALI DELLE LAD
INFORTUNIO E
MALATTIE PROFESSIONALI
Sono tutelati tutti quei lavoratori che effettuano attività
previste dal Testo Unico degli Infortuni.
Al fine della liquidazione completa della indennità di inabilità
assoluta al lavoro, il lavoratore dovrà denunciare allINAIL
eventuali altri contratti concomitanti.
L'indennità verrà corrisposta per tutti i giorni compresi
sabati e domeniche
MALATTIA
Si applica la normativa vigente come per la generalità dei
dipendenti.
Nel periodo intercorrente tra la data di riconsegna del lavoro e
la data della nuova consegna i lavoratori a domicilio sono
considerati sospesi e pertanto, in caso di malattia, dovranno
richiedere il pagamento diretto all'INPS.
MATERNITA'
Viene applicata la normativa vigente ad eccezione del
trattamento economico: si calcola la indennità in base alla
media contrattuale giornaliera vigente nella provincia per
lavoratori interni con qualifica operaia della stessa industria.
Se la lavoratrice riconsegna le ultime lavorazioni nel giorno
immediatamente precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria,
il pagamento dell'indennità deve essere corrisposta
direttamente dall'INPS.
Al momento dell'entrata in astensione obbligatoria, la
lavoratrice deve riconsegnare al committente tutte le merci
ed il lavoro affidato anche se non ultimato.
Non spettano l'Astensione Facoltativa e i riposi giornalieri.
DISOCCUPAZIONE
Per la Disoccupazione Ordinaria valgono i requisiti revisti
dalla normativa.
La disoccupazione coi Requisiti Ridotti, per i periodi di
interruzione dell'attività lavorativa conseguente a mancanza di
lavoro, può essere liquidata purchè il lavoratore risulti
iscritto nelle liste dei lavoratori disponibili.
Secondo l'interpretazione dell'INPS, i periodi di sosta
tecnica, ossia i periodi intercorrenti tra una commissione e
l'altra non sono indennizzabili.
CIG E MOBILITA'
Sono esclusi dalla applicazione della normativa CIG. E' tuttora
controverso il diritto all'indennità di Mobilità.
CONTRIBUTI PENSIONISTICI
I periodi di lavoro a domicilio sono validi ai fini del
raggiungimento dei requisiti per pensioni di invalidità,
anzianità, superstiti, vecchiaia.
La discontinuità del lavoro e la precarietà retributiva
provocano una riduzione dei contenuti settimanali accreditabili
prolungando i tempi di raggiungimento dei requisiti
pensionistici.
Per i periodi di interruzione dell'attività è concessa al
lavoratore la facoltà di proseguire volontariamente la
contribuzione.
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