E' un
tipologia di lavoro a orario ridotto, che può essere instaurata
sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato
e che si svolge con modi e tempi prefissati. Per ulteriori
informazioni è possibile informarsi presso i Centri per l'impiego della
propria regione e della propria provincia, le organizzazioni sindacali,
patronati, le associazioni dei datori di lavoro.
FORME DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
-
PART-TIME ORIZZONTALE
attività prestata in tutte le giornate lavorative con orario
giornaliero ridotto.
Es: (4 ore x 5 giorni lavorativi = 20 ore sett. su 40)
-
PART-TIME VERTICALE
attività prestata solo in alcuni giorni della settimana con orario
pieno o ridotto,
Es: (8 ore su 3 giorni lavorativi = 24 ore sett. su 40)
Es: (6 ore su 4 giorni lavorativi = 24 ore sett. su 40)
-
PART-TIME CICLICO
attività prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi
dell'anno con orario pieno o ridotto. Di solito questa forma di
lavoro riguarda lavoratori assunti in particolari settori con elevate
punte di stagionalità
Es: alberghiero per il periodo estivo o invernale; settore
alimentare durante la trasformazione dei prodotti agricoli
Caratteristica negativa del vincolo del lavoratore per tutto
l'anno con prestazione lavorativa ridotta.
FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per
iscritto obbligatoriamente e in esso devono essere indicate le
mansioni e la distribuzione, anche giornaliera, dell'orario di lavoro.
Essendo un contratto di tipo individuale, una copia va consegnata
al lavoratore assunto, mentre un'altra deve essere inviata
all'Ispettorato del Lavoro entro 30 giorni dalla stipula.
La giurisprudenza di
legittimità ha più volte affermato che la forma scritta é un
requisito obbligatorio a pena di nullità, in quanto deve essere
sottesa una effettiva e consapevole disponibilità del
lavoratore ad un rapporto di lavoro che si discosta da
quello socialmente tipico.
In realtà, si pone qualche problema riguardo alle sanzioni
applicabili in caso di mancanza della forma scritta, perché la
soluzione é affidata ad incerte ricostruzioni interpretative, e
per questo era stata a suo tempo richiesta una modifica, in tal
senso, della legge 863/84.
COMPATIBILITA'
Il part-time è da ritenersi compatibile con: il contratto di
formazione e lavoro; il rapporto di apprendistato; il contratto a tempo
determinato.
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO
L'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale può
avvenire contestualmente all'atto dell'assunzione,
oppure in seguito ad una trasformazione del rapporto di lavoro
successiva all'assunzione.
Nel caso in cui il lavoratore già occupato nell'impresa richieda la
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo
parziale o viceversa, le parti dovranno sancire tale trasformazione con
contratto scritto.
L'azienda che decida di effettuare assunzioni di personale a tempo
pieno, dovrà preventivamente verificare la volontà del lavoratore già
dipendente, assunto con contratto di lavoro a part-time, di trasformare
il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno.
Specialmente quando il lavoratore ha accettato di lavorare a
part-time per esigenze, non proprie, ma dell'impresa.
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E PART-TIME
I contratti collettivi, aziendali oltre che nazionali, possono
stabilire:
Un numero percentuale di lavoratori ai quali concedere il
part-time rispetto al numero di lavoratori a tempo pieno normalmente
occupati presso l'azienda;
La possibilità, non prevista dalla legge 863/84, di concordare
ore "SUPPLEMENTARI" retribuibili con una maggiorazione
sulla paga oraria.
Le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a
tempo parziale.
COLLOCAMENTO
In ogni caso di nuova assunzione con instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo parziale, (compreso nelle 20 ore settimanali per il
settore privato e nelle 18 ore per il settore pubblico) il lavoratore ha
diritto di rimanere iscritto all'Ufficio di Collocamento nella lista
ordinaria di 1° classe e di poter essere assunto in un'altra impresa
con un secondo rapporto di lavoro a part-time che realizzi
complessivamente le 40 ore settimanali.
ASPETTI RETRIBUTIVI
Il trattamento economico e gli istituti contrattuali vengono
riproporzionati in base alla durata settimanale e/o mensile dell'orario
di lavoro.
NORME SULLA RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO E INCENTIVI
AL LAVORO A TEMPO PARZIALE INTRODOTTE DALLA LEGGE TREU
Orario di lavoro settimanale:
Per la prima volta viene affermato in via legislativa che l'orario
settimanale di lavoro è fissato in 40 ore
settimanali e non più 48 ore come prevedeva il Regio
decreto del 1923.
Ancora per sei mesi dall'entrata in vigore della Legge Treu
quando una azienda deve, per esigenze tecnico produttive superare le 48
ore di lavoro settimanali continuerà a dare comunicazione e pagare il
previsto contributo addizionale alla Direzione Provinciale del Lavoro
entro 24 ore.
Incentivi al tempo parziale
Allo scopo di favorire il ricorso a forme di lavoro ad orario ridotto,
anche attraverso processi concordati, il Governo, al termine di un iter
che prevede siano anche sentite le commissioni parlamentari competenti, potrà stabilire entro
60 giorni dall'entrata in vigore della Legge Treu, misure di
riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive per fasce
d'orario, rispettivamente fino a 24, oltre le 24 fino alle
32, oltre le 32 fino a 36, oltre le 36 fino alle 40 ore
settimanali.
Gli incentivi di natura contributiva (tutti da definire) troveranno
applicazione anche nei casi di part-time verticale.
Il legislatore ha ottenuto opportuno sottolineare per i primi due anni
alcune priorità: i casi in cui il contratto a part-time preveda
assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento
dell'organico aziendale o la trasformazione di contratti da tempo pieno
a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione degli esuberi di
personale.
Sarà successivamente, per decreto, stabilita una maggiore misura della
riduzione delle aliquote contributive previste nei casi di:
-
Incrementi degli organici esistenti collaboratori inoccupati di età
compresa tra i 18 e i 25 anni residenti nelle aree individuate con
obiettivo 1 dell'Unione Europea;
-
Trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per dipendenti
ai quali manchino 3 anni per il pensionamento, a patto, che l'impresa
assuma, con un contratto prat-time e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto di pensionandi, giovani inoccupati o
disoccupati di età inferiore a 32 anni;
-
Assunzione a tempo parziale di lavoratrici, precedentemente occupate,
che rientrino nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di
inattività;
-
Contratti a part-time attivati per l'impiego di lavoratori nei settori
della salvaguardia dell'ambiente, territorio, recupero spazi urbani e
culturali.
Infine c'è da rimarcare come per la prima volta venga
introdotta la possibilità di estendere l'istituto del tempo
parziale anche ai lavoratori dell'agricoltura, la cosa non sarà
però automatica, in quanto dovrà essere regolamentata nei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, previa accordo tra le
parti sociali.
DIRITTI PREVIDENZIALI DEL PART-TIME
INFORTUNIO E
MALATTIE PROFESSIONALI
Sono tutelati tutti quei lavoratori che effettuano attività
previste dal Testo Unico degli Infortuni.
Al fine della liquidazione completa della indennità di inabilità
assoluta al lavoro, il lavoratore dovrà denunciare all'INAIL
eventuali contratti a part-time concomitanti.
In caso di Part-time verticale o ciclico l' indennità verrà
corrisposta anche per i periodi non concomitanti col lavoro.
MALATTIA e MATERNITA'
Part-time Orizzontale: pagamento regolare
Part-time Verticale su base annua con fasi di inattività
superiori a 60 gg.: l'indennità sarà corrisposta solo per
i giorni coincidenti con la successiva fase lavorativa prevista
dal contratto.
Occorre pertanto, anche durante la pausa lavorativa,
in caso di malattia o maternità, presentare all' INPS e al
Datore di lavoro la relativa certificazione medica.
I riposi giornalieri: per le lavoratrici madri,
spettano nella misura di 2 ore giornaliere se la
lavoratrice è occupata per più di 6 ore;
al di sotto delle 6 ore giornaliere spetta solo 1 ora di
riposo.
DISOCCUPAZIONE
Non spetta alcuna indennità per i periodi di pausa
previsti dal contratto.
Alla recessione del contratto, in presenza dei requisiti
contributivi ed assicurativi previsti, spettano i trattamenti di
Disoccupazione Ordinaria o con Requisiti Ridotti.
CIG E MOBILITA'
Hanno titolo alle integrazioni salariali di CIG sia Ordinaria
che Straordinaria e conseguentemente alla Mobilità.
CONTRIBUTI PENSIONISTICI
In base alla normativa vigente, le settimane di lavoro a
part-time sono considerate valide qualora l'importo
settimanale percepito sia superiore al minimo di legge.
In caso di trasformazione
da lavoro a tempo pieno in
part-time o viceversa le prestazioni pensionistiche saranno
derminate come segue:
DIRITTO: sono utili tutte le settimane versate
MISURA: il salario viene riproporzionato all'orario
effettivamente svolto (=settimane utili rilevabili dal mod.
01-M)
Nel caso di Part-time Ciclico o Verticale, i periodi di NON
lavoro e non coperti da contibuzione obbligatoria possono essere
riscattati a domanda.
Gli stessi periodi possono essere coperti da contribuzione
volontaria; per la domanda è richiesto il possesso di almeno 1
anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.
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