La legge consente alle aziende di prolungare di un mese il periodo di lavoro
previsto da un contratto a termine.
Interessanti novità sono state introdotte dalla più recente legislazione
riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato (CTD). Fino alla legge
precedente, infatti, nei casi in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato,
per un qualsiasi motivo, si fosse prolungato oltre la data prevista dal
contratto, era automaticamente prevista la trasformazione del rapporto stesso
nel tipo a tempo indeterminato. Con la nuova normativa, invece, è stato
introdotto un margine di tempo entro cui è possibile per le aziende richiedere
ai lavoratori la prosecuzione del rapporto a tempo determinato oltre il periodo
fissato nel contratto. L'intervallo di proroga della prestazione può variare da
20 giorni (se il contratto prevede una collaborazione pari a un periodo di 6
mesi) a 30 giorni (se il contratto implica una prestazione d'opera più estesa
di 6 mesi).
Le retribuzioni dei periodi successivi alla scadenza del contratto possono
aumentare dal 20 al 40%
Il lavoratore vede in ogni modo riconosciuto, sotto l'aspetto retributivo, il
prolungarsi della sua prestazione al datore di lavoro rispetto a quanto fissato
nel contratto. In particolare, se la prestazione si prolunga fino a 10 giorni
oltre il limite contrattuale, scatta un aumento della retribuzione percepita
corrispondente al 20%. Ogni giorno successivo al decimo comporta per il
lavoratore un aumento del proprio compenso pari al 40%. Qualora anche questo
margine di tolleranza contrattuale dovesse essere oltrepassato, sussisterebbero
gli estremi per un'effettiva modificazione della natura del contratto da tempo
determinato a tempo indeterminato.
I casi in cui un contratto a termine diventa a tempo indeterminato
Un'ulteriore novità si riferisce sempre alla disciplina della successione dei
contratti a termine. Nei casi in cui, rispettivamente entro 10 o 20 giorni dalla
scadenza di un precedente contratto a termine che prevedeva un periodo di
collaborazione con l'azienda inferiore o superiore ai 6 mesi, il nuovo contratto
deve essere a tempo indeterminato.
Il
contratto di lavoro a tempo determinato, è regolato dalla Legge
18 aprile 1962 n. 230, che prevede la possibilità di
attivazione di un rapporto di lavoro a termine per una serie
ristretta e tassativa di ipotesi tutte ispirate al principio
della casualità e riferite ad attività lavorative per loro
natura temporanee.
In questo particolare tipo di contratto il termine di scadenza
del rapporto viene apposto fin dal momento della sua
instaurazione.
Sono contenute all'interno anche le modifiche sanzionatorie
introdotte dalla Legge Treu in materia di proroga e
trasformazione del contratto a tempo determinato
QUANDO E' POSSIBILE ATTIVARE UN CONTRATTO A TERMINE
-
per particolari lavorazioni
che possono assumere un
carattere di stagionalità
-
per sostituzione di lavoratori assenti per
i quali sussiste
il diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio,
maternità) semprechè nel contratto di lavoro a termine sia
indicato il nome e la causa della sostituzione
-
per l'esecuzione di un'opera o di un servizio
definiti e
determinati nel tempo aventi carattere straordinario od
occasionale
-
per assunzioni di personale
riferite a specifici spettacoli
o programmi radiofonici e televisivi;
-
ulteriori altre motivazioni di attivazione di contratti sono
previsti da articoli dei C.C.N.L. che colgono specificità dei vari
settori.
PROCEDURE DI ATTIVAZIONE
L'onere della prova che sussistano le condizioni per una o più
assunzioni a termine, spetta all'impresa.
Prima di effettuare un'assunzione a termine, l'impresa dovrà
darne una comunicazione scritta all'Ispettorato del Lavoro, il quale
rilascerà la propria autorizzazione dopo avere richiesto l'espressione
di un parere alle organizzazioni sindacali di categoria tramite atto
scritto.
Alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stabiliscono un
numero percentuale di lavoratori che possono essere assunti a termine
rispetto al numero di lavoratori che l'azienda occupa a tempo
indeterminato.
In tal caso l'azienda potrà richiedere, per velocizzare la procedura,
il parere favorevole in modo preventivo delle organizzazioni sindacali
di categoria.
DURATA DEL CONTRATTO
Il termine può essere costituito da una data precisa o, in
alcuni casi, dal riferimento alla causa del contratto a termine (per
esempio la sostituzione di una lavoratrice in maternità).
Il periodo massimo previsto è comunque determinato dai contratti
di lavoro(CCNL) di ogni settore produttivo.
ATTENZIONE
L'apposizione del termine é priva di effetto se non é sancita
in forma scritta sul contratto, per cui il rapporto di lavoro
instaurato si intenderà trasformato a tempo indeterminato.
Tale forma scritta non é obbligatoria solo se il periodo
dell'assunzione a termine non supera i 12 giorni.
PROROGA E TRASFORMAZIONE
Il termine del contratto può essere, con il consenso del
lavoratore, eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un
tempo non superiore a quello previsto nel contratto iniziale, quando
tale proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si
riferisca alla stessa attività.
I lavoratori stagionali
hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa
azienda e per la stessa qualifica, purchè manifestando la
volontà di eserciitare tale diritto entro 3 mesi dalla fine del
rapporto di lavoro. In tal caso, si può ritirare un apposito
modulo agli uffici del lavoro.
La Legge Treu modifica solamente la parte della legge 230/62 che
riguarda le sanzioni.
Si introduce la possibilità, che prima non esisteva, di superare di
poche giorni il termine prefissato, senza che questo comporti l'onere,
per l'impresa, di provvedere alla trasformazione del contratto a tempo
indeterminato in modo automatico e fin dall'inizio del rapporto di
lavoro.
Viene invece prevista una sanzione di tipo economico che monetizza il
disagio, per il lavoratore, attraverso la maggiorazione percentuale del
salario.
Si afferma infatti, che se il rapporto di lavoro continua dopo la
scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato,
il contratto non si trasforma a tempo indeterminato come accadeva prima,
ma il datore di lavoro deve corrispondere una maggiorazione della
retribuzione pari al 20% per i primi 10 giorni.
Dopo i primi 10 giorni, la percentuale sale al 40% per
le giornate lavorative fino alla ventesima (se il contratto a
termine stipulato era di durata inferiore a sei mesi) oppure alla
trentesima (in caso di contratto precedentemente stipulato era di
durata superiore a 6 mesi).
Se comunque il rapporto
di lavoro continua:
oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata
inferiore a 6 mesi,
oppure oltre il trentesimo giorno, in caso di durata
superiore a 6 mesi,
il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
Qualora un lavoratore venga riassunto con contratto a termine entro
un periodo di 10 giorni aovvero di 20 giorni dalla data di scadenza di
un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi,
il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Se il datore di lavoro nell'ipotesi piu' gravi di violazione della
normativa, ha posto in essere altre due successive assunzioni a termine
dopo la prima, il contratto di lavoro dovra' considerare trasformato a
tempo indeterminato fin dall'inizio del secondo contratto.
ASPETTI RETRIBUTIVI
Al lavoratore con contratto di lavoro a termine, spettano le ferie,
la gratifica natalizia, e ogni altro trattamento in atto nell'impresa
per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato,
in propozione al periodo lavorativo prestato.
Alla scadenza del contratto verrà' corrisposto al lavoratore a termine,
il trattamento di fine rapporto, proporzionato alla durata dello
stesso.
COLLOCAMENTO
I lavoratori assunti con contratto a termine la cui durata
complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare, conservano
l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento.
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PUBBLICO
IMPIEGO
Gli Enti Pubblici possono procedere, per esigenze di carattere
eccezionale e motivate, ad assunzioni temporanee di personale
straordinario.
le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze
indilazionabili e determinate nella durata
il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un
periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 60
giorni nell'anno solare, trascorso tale tempo il rapporto è risolto di
diritto.
il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto
alle dipendenze dello stesso ente, se non siano trascorsi almeno sei
mesi dalla data di cessazione del rapporto a termine avuto.
L'avviamento di tali lavoratori presso gli Enti Pubblici
avviene da parte dell'ufficio circoscrizionale per l'impiego che redige,
nel corso di un'asta, una graduatoria sui presenti.
L'amministrazione ha l'opportunità' di sottoporre le persone
avviate dal collocamento a prove tecniche di capacità prima di
effettuare l'assunzione.
DIRITTI PREVIDENZIALI - TEMPO DETERMINATO
INFORTUNIO E
MALATTIA PROFESSIONALE
In base alla normativa vigente sono tutelati tutti quei
lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto
l'obbligo di tale assicurazione.
L'indennità, per evento avvenuto durante il rapporto di lavoro,
potrà essere corrisposta anche dopo la conclusione dello
stesso.
Il Lavoratore deve però comunicarlo tempestivamente
all'INAIL per ricevere il pagamento diretto della prestazione.
CONTRIBUTI PENSIONISTICI
Tali periodi sono validi ai fini del raggiungimento dei
requisiti per pensioni di Invalidità, Vecchiaia, Anzianità,Superstiti.
MOBILITA'
Sono esclusi dalla Indennità di Mobilità in quanto tale
contratto è assimilato ad un contratto a termine.
MATERNITA'
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità
di maternità obbligatoria e facoltativa.
CIG
Spetta il trattamento di Integrazione Salariale Ordinaria ma non
quella Straordinaria.
MALATTIA
Per questi lavoratori la malattia è corrisposta per un
periodo non superiore a quello della attività lavorativa
svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso,
fermo restando il limite massimo di 180 gg.
Nel caso in cui il lavoratore, nei 12 mesi precedenti la
malattia, NON possa far valere periodi lavorativi superiori a 30
gg, il trattamento economico è concesso per un periodo massimo
di 30 gg nell' anno solare.
Il datore di lavoro corrisponderà l'indennità di malattia per
un numero di giornate equivalentI a quelle effettuate alle
proprie dipendenze;
le giornate eccedenti, maturate dai precedenti rapporti di
lavoro, saranno erogate direttamente dall' INPS; in questo caso,
il lavoratore deve presentare domanda di pagamento diretto alla
sede INPS.
L'AZIONE PER CONSEGUIRE L'INDENNITA DI MALATTIA SI PRESCRIVE
NEL TEMINE DI UN ANNO DAL GIORNO IN CUI SI E VERIFICATO L'EVENTO
Alla cessazione del rapporto a tempo determinato cessa la
corresponsione della indennità.
DISOCCUPAZIONE
Spetta la Disoccupazione Ordinaria se soddisfatti i seguenti
requisiti:
due anni di anzianità assicurativa ed un anno di
contribuzione ai fini della disoccupazione.
In mancanza dellanno di contribuzione spetta lindennità con
Requisiti Ridotti in presenza di almeno 78 giornate di lavoro.
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