Novità introdotte dalla legge Treu (art.18) e
ricomposizione di una disciplina carente e lacunosa
Gli stage o tirocini di formazione e orientamento rappresentano ormai da tempo
il modo più immediato e anche più frequente per raggiungere un'impresa e
quindi il mercato del lavoro.
Fino al 1997, tuttavia, data dell'introduzione dell'art.18 della legge 196,
meglio nota come legge Treu, mancava una normativa coerente ed esaustiva al
riguardo.
Con il decreto n.142, varato dal Ministero del Lavoro il 25 marzo '98, è stata
poi data attuazione all'art.18 della legge 196/97 con l'introduzione di alcune
importanti modifiche, quali:
1. l'estensione della platea dei soggetti promotori anche agli enti privati
senza fini di lucro;
2. gli oneri burocratici a carico dei soggetti promotori;
3. l'inserimento tra gli utenti anche dei disoccupati e degli inoccupati;
4. l'inserimento delle Agenzie per la promozione dell'impiego e degli Uffici del
Lavoro come soggetti promotori per facilitare l'ingresso in azienda di chi non
ha lavoro.
Scopi formativi per i giovani coinvolti in circuiti scolastici, università e
sistemi di formazione professionale
Il tirocinio formativo, quale strumento per l'acquisizione di un'esperienza
professionale pratica, si rivolge a soggetti che abbiano adempiuto l'obbligo
scolastico e può essere utilizzato anche per consentire agli individui in cerca
di occupazione di rientrare nel mondo del lavoro. Si rivolge anche a cittadini
di stati membri della comunità europea o a cittadini extra comunitari, fatto
salvo il principio di reciprocità.
Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi alle regole dell'azienda
che lo accoglie, rispettandone le norme in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro.
I tirocini attivati ai sensi dell'art.18 L.196/97 hanno comunque valore di
credito formativo, se certificati dall'ente promotore.
Soggetti promotori
Gli enti promotori individuati dal regolamento sono le agenzie regionali per
l'impiego e sezioni circoscrizionali per l'impiego, le direzioni provinciali del
lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le scuole statali, quelle
private parificate, i centri di formazione e/o orientamento pubblici o
convenzionati, le comunità terapeutiche e cooperative sociali, i servizi di
inserimento lavorativo per disabili ed infine le istituzioni formative private,
senza fini di lucro.
Ai soggetti promotori spetta l'onere di assicurare i tirocinanti contro gli
infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile
verso terzi e su di loro ricade la responsabilità di elaborare il progetto
formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage.
Nell'elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un'ampia
discrezionalità. I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono
regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del
tirocinio.
Obblighi dei soggetti ospitanti e durata dei tirocini
I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti a favorire l'esperienza dello
stagista nell'ambiente di lavoro. Dovrebbero, inoltre, garantire la presenza di
un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività. Non
configurandosi come rapporto di lavoro, il tirocinio formativo non comporta
l'obbligo, a carico del soggetto ospitante, di pagare retribuzioni o
contribuzioni al tirocinante. Per le aziende che impegnano giovani provenienti
da regioni del sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale
degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del
tirocinante.
Per quanto attiene la durata massima dei tirocini formativi, la legge fissa il
limite in 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria superiore, in 6 mesi
per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione
professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea e i
disoccupati/inoccupati, in 12 mesi per gli studenti universitari e per i
soggetti svantaggiati ed in 24 mesi per i portatori di handicap.
Per
stage o tirocinio formativo si intende il rapporto che si
instaura fra un datore di lavoro pubblici o privati ed un
soggetto, non configurabile come rapporto di lavoro subordinato
(non sussistono quindi in capo all’impresa obblighi
retributivi e contributivi), al fine di consentire al
tirocinante di acquisire un’esperienza lavorativa, a scopi
formativi o di orientamento professionale.
Ulteriori informazioni in
merito a questo tipo di contratto, presso i Centri per
l'impiego, Informagiovani, Università, Enti Bilaterali e
Associazioni Sindacali.
A CHI E’ RIVOLTO LO TIROCINIO FORMATIVO
Lo tirocinio formativo è indirizzato a soggetti che abbiano
adempiuto l’obbligo scolastico, ai sensi della L.1859/62 e succ.
mod. e integrazioni, anche cittadini di stati membri della comunità
europea o cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di
reciprocità. Può essere utilizzato anche per consentire a soggetti
disoccupati di rientrare nel mondo del lavoro
COME SI ATTIVA UNO TIROCINIO FORMATIVO
Per l’attuazione di uno tirocinio formativo è necessario che
sussista una convenzione tra l’ente promotore del tirocinio
formativo ed il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o
privato), corredata da un progetto formativo dello tirocinio formativo
redatta dal soggetto ospitante, di cui una copia dev’essere inviata ai
seguenti soggetti da parte dell’ente promotore: alla Regione,
all’Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente in materia
ispettiva ed alle rappresentanze sindacali aziendali od alle organismi
sindacali locali.
Il progetto formativo deve contenere:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per
gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le
strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del
responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e
la responsabilità civile;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
È prevista inoltre la presenza di due soggetti, che seguano
l’andamento del tirocinio, una nominata dal soggetto promotore (tutore
del soggetto promotore) e una nominata dal soggetto ospitante fra i
propri dipendenti (responsabile aziendale).
CHI PUO’ ESSERE ENTE PROMOTORE
Possono promuovere tirocini formativi, anche su proposta degli
enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori, i seguenti soggetti, così come individuati dal
l’art.2 del DM 142/98 attuativo dell’art.18 L.196/97:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di
cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi
analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
b) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti
dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione
professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di
convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati
al sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché
iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
Possono inoltre promuovere tirocini formativi istituzioni formative
private, non aventi scopo di lucro, diverse dalle precedenti, previa
autorizzazione della regione competente.
CHI PUO’ ESSERE SOGGETTO OSPITANTE
Possono essere soggetti ospitanti tutti i datori di lavoro
pubblici e privati, a patto che siano rispettati i tetti massimi per ciò
che riguarda il numero di tirocinanti in relazione al numero di occupati
a tempo indeterminato.
I limiti indicati dall’art.1 DM 142/98 sono i seguenti:
- per azienda con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, non più
di un tirocinante;
- per aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e
19, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- per azienda con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, un numero
di tirocinanti non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.
DURATA DEI TIROCINI FORMATIVI
La durata massima del tirocinio formativo è stabilita in relazione
alla condizione, sia occupazionale che scolastica, del tirocinante e
varia da massimo:
- 4 mesi per gli studenti frequentanti istituti scolastici secondari;
- 6 mesi per lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi i soggetti
iscritti alle liste di mobilità;
- 6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di
formazione professionale, studenti frequentanti attività formative
post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al compimento
della formazione;
- 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano
corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di
specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18
mesi successivi al termine degli studi;
- 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi dell’art.4, co.1,
L.381/91;
- 24 mesi per soggetti portatori di handicap.
ASPETTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI
Il tirocinio formativo o di orientamento “non costituisce
rapporto di lavoro”, ai sensi dell’articolo 1, co.2, DM 142/98.
In conseguenza di ciò il soggetto ospitante non è tenuto a pagare
alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante.
Può decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli
oneri sostenuti (es. spese di trasporto), che in questo caso è
assoggettato alla ritenuta d’acconto a fini IRPEF del 20%.
Non è prevista la possibilità di versare contributi volontari
per i periodi di tirocinio.
Per le imprese che impegnano giovani provenienti da regioni del
sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli
oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio
del tirocinante (art.9 regolamento, art.18, L.196/97).
COPERTURA ASSICURATIVA
Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro
gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la
responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia
assicuratrice.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività
svolte dal tirocinante ad di fuori dell’azienda, ma rientranti nel
progetto formativo.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia costituito da strutture
pubbliche competenti in materia di collocamento, il soggetto
ospitante può farsi carico degli oneri economici relativi alle
coperture assicurative.
FINALITA’ DEI TIROCINI FORMATIVI
Lo tirocinio formativo rappresenta un ottimo strumento per
l’acquisizione di un’esperienza professionale pratica, la quale
può sicuramente rivelarsi utile nell’inserimento nel mondo del
lavoro.
Anche per le imprese ospitanti il ricorso a tirocinanti, oltre ai
vantaggi di ordine economico (non sussiste un obbligo di retribuzione né
di assicurazione, quest’ultimo a carico del soggetto promotore), consente
di acquisire informazioni e impressioni sui giovani in vista di una
futura assunzione.
I tirocini attivati ai sensi dell’articolo 18 L.196/97 hanno valore
di credito formativo, se certificate dall’ente promotore.
ALCUNE CONSIDERAZIONI CRITICHE
Non esistendo modalità efficaci di controllo dell’attivazione di
tirocini formativi, né un apposito apparato sanzionatorio per l’abuso
nel ricorso a questo strumento contrattuale, si crea il rischio che
gli tirocinio formativo si trasformino in mezzi per ottenere personale a
costo zero per lo svolgimento delle mansioni meno qualificanti,
compromettendo così l’obiettivo di formazione del giovane. Per
arginare questo problema si è quindi provveduto ad inserire la figura
del tutore, incaricato dal soggetto promotore e con fini
didattico/organizzativi dello tirocinio formativo, e di un responsabile
aziendale, nominato invece dal datore di lavoro ospitante, il quale deve
curare l’inserimento nel contesto aziendale del tirocinante.
Anche se il numero di tirocini attivati è aumentato in misura
considerevole negli ultimi tempi, anche grazie all’attività di
promozione fatta da enti di formazione, sindacati, associazioni
imprenditoriali e istituti scolastici, in Italia non sono ancora
state sfruttate appieno le potenzialità di questo istituto rispetto ad
altri paesi europei, dove è invece considerato un passo
fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro. A questo
proposito, sarebbe auspicabile che gli istituti di formazione scolastica
superiore ed universitaria promuovessero questo tipo di attività,
prevedendo lo tirocinio formativo come momento obbligatorio ai fini del
conseguimento del titolo di studio e non unicamente come primo passo per
l’ingresso nel mondo del lavoro.
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