Il de minimis è
una regola definita dalla UE secondo cui gli aiuti
concessi alla medesima impresa a questo titolo (ossia
in regime de minimis), sommati fra loro, non devono
eccedere il limite di 100.000 EURO relativamente al
periodo dei tre anni precedenti l’agevolazione
richiesta.
L’ importo deve
essere calcolato in termini di "sovvenzione
diretta di denaro", al lordo delle imposte
dirette e, qualora sia concesso tramite un prestito
agevolato o più quote di contributo, lo si dovrà
calcolare con il meccanismo dell’ ESL ( soma delle
quote di agevolazione attualizzate rispetto al momento
della concessione, al tasso di riferimento fissato
periodicamente dalla U.E.)
Il massimale indicato
non costituisce una sorta di tetto, raggiunto il quale
si debbano attendere tre anni per poi ripartire da
zero e ottenere nuove agevolazioni, bensì occorre
fare la somma dei contributi de minimis deliberati nel
triennio di riferimento.
Tale importo e
comprensivo di qualsiasi aiuto pubblico accordato ma
non pregiudica la possibilità del beneficiario di
ottenere altri aiuti in base a differenti regimi (*)
autorizzati dalla Commissione della Comunità Europea.
Esempio di contributi ottenibili in regime de minimis
nell’arco di sei anni consecutivi:
1995
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1996
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1997
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1998
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1999
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2000
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30.000
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30.000
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40.000
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30.000
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30.000
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40.000
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(*) SETTORI
ESCLUSI DAL REGIME DE MINIMIS
Premesso che, il potenziale
beneficiario dovrà essere informato dalla P.A. sulla
natura de minimis di una agevolazione cui intende
accedere , ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento
(CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001
la normativa de minimis non si applica:
a) al settore dei trasporti e
alle attività legate alla produzione, alla
trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti
di cui all'allegato I del Trattato istitutivo
dell'Unione Europea ( si tratta di prodotti agricoli,
della pesca e dell’acquacoltura);
b) a favore di attività
connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti
direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla
costruzione e gestione di una rete di distribuzione o
ad altre spese correnti connesse all'attività di
esportazione (escluse le agevolazioni relative a spese
per partecipazioni a fiere commerciali, per studi o
servizi necessari al lancio di nuovi prodotti o per
l’introduzione di un prodotto già esistente su un
nuovo mercato );
c) agli aiuti condizionati
all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto
ai prodotti importati, come indicato dall’accordo
dell’Organizzazione mondiale del commercio (G.U.C.E.
n. C68 del 6.03.1996).
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