DE MINIMIS:
 

Il de minimis è una regola definita dalla UE secondo cui gli aiuti concessi alla medesima impresa a questo titolo (ossia in regime de minimis), sommati fra loro, non devono eccedere il limite di 100.000 EURO relativamente al periodo dei tre anni precedenti l’agevolazione richiesta.

L’ importo deve essere calcolato in termini di "sovvenzione diretta di denaro", al lordo delle imposte dirette e, qualora sia concesso tramite un prestito agevolato o più quote di contributo, lo si dovrà calcolare con il meccanismo dell’ ESL ( soma delle quote di agevolazione attualizzate rispetto al momento della concessione, al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla U.E.)

Il massimale indicato non costituisce una sorta di tetto, raggiunto il quale si debbano attendere tre anni per poi ripartire da zero e ottenere nuove agevolazioni, bensì occorre fare la somma dei contributi de minimis deliberati nel triennio di riferimento.
Tale importo e comprensivo di qualsiasi aiuto pubblico accordato ma non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a differenti regimi (*) autorizzati dalla Commissione della Comunità Europea. Esempio di contributi ottenibili in regime de minimis nell’arco di sei anni consecutivi:

1995

1996

1997

1998

1999

2000

30.000

30.000

40.000

30.000

30.000

40.000

 

(*) SETTORI ESCLUSI DAL REGIME DE MINIMIS

Premesso che, il potenziale beneficiario dovrà essere informato dalla P.A. sulla natura de minimis di una agevolazione cui intende accedere , ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 la normativa de minimis non si applica:

a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo dell'Unione Europea ( si tratta di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura);

b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione (escluse le agevolazioni relative a spese per partecipazioni a fiere commerciali, per studi o servizi necessari al lancio di nuovi prodotti o per l’introduzione di un prodotto già esistente su un nuovo mercato );

c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati, come indicato dall’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (G.U.C.E. n. C68 del 6.03.1996).

 

 
 

 

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