LEGGE
20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Titolo
I - Della libertà e dignità del lavoratore
ART. 1. - Libertà di opinione.
ART. 2. - Guardie giurate.
ART. 3. - Personale di vigilanza.
ART. 4. - Impianti audiovisivi.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità
fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e
assistenziali.
ART. 12. - Istituti di patronato.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
Titolo II - Della libertà sindacale
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività
sindacale.
ART. 15. - Atti discriminatori.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi
discriminatori.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo III - Dell'attività sindacale
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
ART. 20. - Assemblea.
ART. 21. - Referendum.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
ART. 25. - Diritto di affissione.
ART. 26. - Contributi sindacali.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Titolo IV - Disposizioni varie e
generali
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali
aziendali.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e
nazionali.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive
Titolo V - Norme sul collocamento
ART. 33. - Collocamento.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
Titolo VI - Disposizioni finali e
penali
ART. 35. - Campo di applicazione.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici
accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti
pubblici.
ART. 38. - Disposizioni penali.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo
adeguamento pensioni.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni
contrastanti.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
TITOLO
I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART.
1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e
di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro
opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei
rispetto dei principi della costituzione e delle norme della
presente legge.
ART.
2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate,
di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del
patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o
fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le
quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività,
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al
primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della
licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART.
3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla
vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai
lavoratori interessati.
ART.
4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per
l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro
provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e
le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART.
5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla
idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando
il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
ART.
6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate
fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela
del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli
strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate
soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di
lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di
selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di
lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite
personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo
comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere
concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali
aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l'
ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al
precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure
i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento,
al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART.
7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in
relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed
alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua
difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604,
non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non
può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del
rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto
che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di
lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una
sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di
un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto
di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da
parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART.
8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoro.
ART.
9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART.
10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
primo e secondo comma.
ART.
11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai
rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma
dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del
servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva.
ART.
12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di
svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno
dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi
aziendali.
ART.
13. - Mansioni del lavoratore.
L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO
II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART.
14. - Diritto di associazione e di attività
sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di
svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
ART.
15. - Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi
di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione
ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì
ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o
religiosa.
ART.
16. - Trattamenti economici collettivi
discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior
favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata
attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle
associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a
favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART.
17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori
di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART.
18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art.
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza
con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2
della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità
a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il
licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o
l'invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo
i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al
comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore
le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla
data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito
del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si
intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22,
su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi
aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado
del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando
ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti
dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto
di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto
e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la
causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22,
il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al
primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto
anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO
III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART.
19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambitodelle
associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti
collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
ART.
20. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in
cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché
durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori
o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva,
con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
ART.
21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo
svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali
tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria
particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche
aziendali.
ART.
22. - Trasferimento dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19,
dei candidati e dei membri di commissione interna può essere
disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di
appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine
del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la
commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello
in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART.
23. - Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della
categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente
lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle
lett.
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i
permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora
all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo
comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
ART.
24. - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a
permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura
non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
ART.
25. - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere,
su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno
dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti
a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART.
26. - Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere
opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali
all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale.
ART.
27. - Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro
funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove
ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E
GENERALI
ART.
28. - Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti
ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività
sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli
organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi
abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il
comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le
parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al
datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino
alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione
davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è
punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice
penale.
ART.
29. - Fusione delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si
siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di
cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto,
nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali,
i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si
intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali
unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua
alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del
primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata
ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in
applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma
del presente articolo, restano immutati.
ART.
30. - Permessi per i dirigenti provinciali e
nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali,
delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART.
31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono
considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura
della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria
di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni
per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della
assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di
malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali
per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione
all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
ART.
32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o
provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per
il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato,
senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore
comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART.
33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge
29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le
sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta
le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel
richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15
giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale,
comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al
lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15
della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la
sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al
lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione
medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio
con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche
che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per
l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o
di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai
contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente
autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere
convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente
articolo entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve
essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice
copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al
datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si
pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di
avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art.
25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono
essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio
i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro
in contrasto con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è
occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di
collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite
degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall'art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono
in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
ART.
34. - Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della
presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare
al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo
familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per
gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di
cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E
PENALI
ART.
35. - Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni
dell'art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo comma
dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più
di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che
occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali
e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali
e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se
ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17,
i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i
principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
ART.
36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati
dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi
delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e
nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante
l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto
il tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni
finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata
dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai
Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca
del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino
a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del
lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle
sanzioni.
ART.
37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai
rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici,
salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART.
38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett.
a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con
l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria
ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART.
39. - Versamento delle ammende al Fondo
adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni
dei lavoratori.
ART.
40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella
presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli
accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART.
41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della
presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché
tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua
applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di
qualsiasi altra specie e da tasse.
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