Stage o tirocinio formativo:
 

Novità introdotte dalla legge Treu (art.18) e ricomposizione di una disciplina carente e lacunosa
Gli stage o tirocini di formazione e orientamento rappresentano ormai da tempo il modo più immediato e anche più frequente per raggiungere un'impresa e quindi il mercato del lavoro.
Fino al 1997, tuttavia, data dell'introduzione dell'art.18 della legge 196, meglio nota come legge Treu, mancava una normativa coerente ed esaustiva al riguardo.
Con il decreto n.142, varato dal Ministero del Lavoro il 25 marzo '98, è stata poi data attuazione all'art.18 della legge 196/97 con l'introduzione di alcune importanti modifiche, quali:
1. l'estensione della platea dei soggetti promotori anche agli enti privati senza fini di lucro;
2. gli oneri burocratici a carico dei soggetti promotori;
3. l'inserimento tra gli utenti anche dei disoccupati e degli inoccupati;
4. l'inserimento delle Agenzie per la promozione dell'impiego e degli Uffici del Lavoro come soggetti promotori per facilitare l'ingresso in azienda di chi non ha lavoro.

Scopi formativi per i giovani coinvolti in circuiti scolastici, università e sistemi di formazione professionale
Il tirocinio formativo, quale strumento per l'acquisizione di un'esperienza professionale pratica, si rivolge a soggetti che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e può essere utilizzato anche per consentire agli individui in cerca di occupazione di rientrare nel mondo del lavoro. Si rivolge anche a cittadini di stati membri della comunità europea o a cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità.
Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi alle regole dell'azienda che lo accoglie, rispettandone le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
I tirocini attivati ai sensi dell'art.18 L.196/97 hanno comunque valore di credito formativo, se certificati dall'ente promotore.

Soggetti promotori
Gli enti promotori individuati dal regolamento sono le agenzie regionali per l'impiego e sezioni circoscrizionali per l'impiego, le direzioni provinciali del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le scuole statali, quelle private parificate, i centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati, le comunità terapeutiche e cooperative sociali, i servizi di inserimento lavorativo per disabili ed infine le istituzioni formative private, senza fini di lucro.
Ai soggetti promotori spetta l'onere di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi e su di loro ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage. Nell'elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un'ampia discrezionalità. I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.

Obblighi dei soggetti ospitanti e durata dei tirocini
I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti a favorire l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro. Dovrebbero, inoltre, garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività. Non configurandosi come rapporto di lavoro, il tirocinio formativo non comporta l'obbligo, a carico del soggetto ospitante, di pagare retribuzioni o contribuzioni al tirocinante. Per le aziende che impegnano giovani provenienti da regioni del sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante.
Per quanto attiene la durata massima dei tirocini formativi, la legge fissa il limite in 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria superiore, in 6 mesi per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea e i disoccupati/inoccupati, in 12 mesi per gli studenti universitari e per i soggetti svantaggiati ed in 24 mesi per i portatori di handicap.

 

Per stage o tirocinio formativo si intende il rapporto che si instaura fra un datore di lavoro pubblici o privati ed un soggetto, non configurabile come rapporto di lavoro subordinato (non sussistono quindi in capo all’impresa obblighi retributivi e contributivi), al fine di consentire al tirocinante di acquisire un’esperienza lavorativa, a scopi formativi o di orientamento professionale. 

Ulteriori informazioni in merito a questo tipo di contratto, presso i Centri per l'impiego, Informagiovani, Università, Enti Bilaterali e Associazioni Sindacali.



A CHI E’ RIVOLTO LO TIROCINIO FORMATIVO

Lo tirocinio formativo è indirizzato a soggetti che abbiano adempiuto l’obbligo scolastico, ai sensi della L.1859/62 e succ. mod. e integrazioni, anche cittadini di stati membri della comunità europea o cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità. Può essere utilizzato anche per consentire a soggetti disoccupati di rientrare nel mondo del lavoro

COME SI ATTIVA UNO TIROCINIO FORMATIVO

Per l’attuazione di uno tirocinio formativo è necessario che sussista una convenzione tra l’ente promotore del tirocinio formativo ed il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato), corredata da un progetto formativo dello tirocinio formativo redatta dal soggetto ospitante, di cui una copia dev’essere inviata ai seguenti soggetti da parte dell’ente promotore: alla Regione, all’Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente in materia ispettiva ed alle rappresentanze sindacali aziendali od alle organismi sindacali locali.

Il progetto formativo deve contenere:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.

È prevista inoltre la presenza di due soggetti, che seguano l’andamento del tirocinio, una nominata dal soggetto promotore (tutore del soggetto promotore) e una nominata dal soggetto ospitante fra i propri dipendenti (responsabile aziendale).

 

CHI PUO’ ESSERE ENTE PROMOTORE

Possono promuovere tirocini formativi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i seguenti soggetti, così come individuati dal l’art.2 del DM 142/98 attuativo dell’art.18 L.196/97:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
b) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati al sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
Possono inoltre promuovere tirocini formativi istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse dalle precedenti, previa autorizzazione della regione competente.

 

CHI PUO’ ESSERE SOGGETTO OSPITANTE

Possono essere soggetti ospitanti tutti i datori di lavoro pubblici e privati, a patto che siano rispettati i tetti massimi per ciò che riguarda il numero di tirocinanti in relazione al numero di occupati a tempo indeterminato.

I limiti indicati dall’art.1 DM 142/98 sono i seguenti:
- per azienda con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, non più di un tirocinante;
- per aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 19, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- per azienda con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.

 

DURATA DEI TIROCINI FORMATIVI

La durata massima del tirocinio formativo è stabilita in relazione alla condizione, sia occupazionale che scolastica, del tirocinante e varia da massimo:
- 4 mesi per gli studenti frequentanti istituti scolastici secondari;
- 6 mesi per lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi i soggetti iscritti alle liste di mobilità;
- 6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al compimento della formazione;
- 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
- 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi dell’art.4, co.1, L.381/91;
- 24 mesi per soggetti portatori di handicap.

 

ASPETTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

Il tirocinio formativo o di orientamento “non costituisce rapporto di lavoro”, ai sensi dell’articolo 1, co.2, DM 142/98. In conseguenza di ciò il soggetto ospitante non è tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante.

Può decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es. spese di trasporto), che in questo caso è assoggettato alla ritenuta d’acconto a fini IRPEF del 20%.

Non è prevista la possibilità di versare contributi volontari per i periodi di tirocinio.

Per le imprese che impegnano giovani provenienti da regioni del sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante (art.9 regolamento, art.18, L.196/97).

 

COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante ad di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia costituito da strutture pubbliche competenti in materia di collocamento, il soggetto ospitante può farsi carico degli oneri economici relativi alle coperture assicurative.

 

FINALITA’ DEI TIROCINI FORMATIVI

Lo tirocinio formativo rappresenta un ottimo strumento per l’acquisizione di un’esperienza professionale pratica, la quale può sicuramente rivelarsi utile nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Anche per le imprese ospitanti il ricorso a tirocinanti, oltre ai vantaggi di ordine economico (non sussiste un obbligo di retribuzione né di assicurazione, quest’ultimo a carico del soggetto promotore), consente di acquisire informazioni e impressioni sui giovani in vista di una futura assunzione.

I tirocini attivati ai sensi dell’articolo 18 L.196/97 hanno valore di credito formativo, se certificate dall’ente promotore.

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI CRITICHE

Non esistendo modalità efficaci di controllo dell’attivazione di tirocini formativi, né un apposito apparato sanzionatorio per l’abuso nel ricorso a questo strumento contrattuale, si crea il rischio che gli tirocinio formativo si trasformino in mezzi per ottenere personale a costo zero per lo svolgimento delle mansioni meno qualificanti, compromettendo così l’obiettivo di formazione del giovane. Per arginare questo problema si è quindi provveduto ad inserire la figura del tutore, incaricato dal soggetto promotore e con fini didattico/organizzativi dello tirocinio formativo, e di un responsabile aziendale, nominato invece dal datore di lavoro ospitante, il quale deve curare l’inserimento nel contesto aziendale del tirocinante.

Anche se il numero di tirocini attivati è aumentato in misura considerevole negli ultimi tempi, anche grazie all’attività di promozione fatta da enti di formazione, sindacati, associazioni imprenditoriali e istituti scolastici, in Italia non sono ancora state sfruttate appieno le potenzialità di questo istituto rispetto ad altri paesi europei, dove è invece considerato un passo fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro. A questo proposito, sarebbe auspicabile che gli istituti di formazione scolastica superiore ed universitaria promuovessero questo tipo di attività, prevedendo lo tirocinio formativo come momento obbligatorio ai fini del conseguimento del titolo di studio e non unicamente come primo passo per l’ingresso nel mondo del lavoro.

 

 

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