Attraverso
il contratto di job sharing due o più soggetti assumono in
solido un’unica obbligazione di lavoro (circ.Min Lavoro
n.42/98).
DISCIPLINA
Il contratto di job sharing è stato regolato in maniera atipica
rispetto alle altre tipologie contrattuali presenti nel nostro
ordinamento, in quanto è stato introdotto per mezzo di una circolare
ministeriale, (n.43 del 7 aprile 1998), che al momento costituisce
l’unica fonte legislativa in merito. In sostanza il contratto di
job sharing è un contratto atipico la cui fonte di regolamentazione è
nelle norme del codice civile nei contratti in generale e, per analogia,
nelle regole del diritto del lavoro.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Il contratto di job sharing, vista sua particolarità, richiede la
forma scritta. In esso deve essere indicata la ripartizione, in
percentuale, dell’orario di lavoro fra i lavoratori interessati,
con riferimento al giorno, settimana, mese o anno, anche se è data loro
la facoltà di modificare in qualsiasi momento detta percentuale. Questa
facoltà, in aggiunta all’obbligazione in solido dei contraenti,
contribuisce a differenziare in maniera sostanziale il contratto di
lavoro ripartito dal contratto di lavoro part-time (per il quale la
Corte Costituzionale, con sentenza n.210/92, ha escluso l’ammissibilità
delle cosiddette clausole elastiche).
I lavoratori devono informare il datore di lavoro, con cadenza
almeno settimanale, della distribuzione dell’orario di lavoro.
In caso di assenza di uno dei contraenti, il datore di lavoro può
prederete legittimamente dall’altro l’adempimento dell’intera
prestazione. La contrattazione individuale o collettiva può
comunque disciplinare questo aspetto con modalità differenti.
Niente dice la circolare con riferimento al caso di un lavoratore
coobbligato assente per malattia o infortunio. È possibile
ipotizzare due soluzioni per questo aspetto:
1) il datore di lavoro non è legittimato a pretendere la prestazione
dall’altro contraente, in quanto la causa dell’assenza non è a
lui imputabile (art.1218 c.c.), così come avviene nella legislazione
tedesca (dove la sostituzione è ammessa solo in casi di necessità ed
urgenza);
2) in virtù dell’obbligazione solidale, l’altro contraente è
tenuto a completare l’orario di lavoro, così come stabilito ad
esempio in un verbale di accordo del 13 aprile 1999 siglato da
Unindustria, CISL- CIGL a Treviso. In questo caso sarebbe opportuno
prevedere una maggiorazione retributiva per l’orario eccedente quello
previsto dalle percentuali contrattuali per il singolo lavoratore.
ASPETTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI
La retribuzione di ogni lavoratore viene determinata in base alle
ore effettivamente prestate.
Il calcolo dei contributi previdenziali deve essere effettuato in
via consuntiva, con cadenza mensile, con eventuali conguagli a fine
anno e non preventivamente.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La circolare non interviene a regolamentare l’ipotesi di
risoluzione del contratto da parte di uno solo dei contraenti, lasciando
all’autonomia delle parti la disciplina di questo delicato aspetto. Si
possono ipotizzare diverse soluzioni per il recesso dal contratto da
parte di un lavoratore:
a) risoluzione del contratto anche per l’altro contraente,
in quanto il contratto di job sharing è stato assunto in solido dai due
(o più) contraenti. Nel caso di silenzio del contratto, questa appare
l’ipotesi da accogliere;
b) prosecuzione del rapporto con l’altro contraente. Questo
implica la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e non più
di job sharing, al fine di coprire tutte le ore previste dal precedente
contratto. È ipotizzabile anche una prosecuzione a tempo parziale, con
orario pari alla percentuale assegnata al lavoratore rimasto. In ogni
caso, questa soluzione richiede il consenso di entrambe le parti, che può
essere dato in sede di stipulazione del contratto di job sharing,
inserendo un’apposita clausola che disciplini questo aspetto;
c) prosecuzione del rapporto con l’altro contraente, a patto che
le parti individuino un altro soggetto in sostituzione del contraente
che ha recesso il contratto. Anche in questo caso è richiesto il
consenso di entrambe le parti.
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E SANZIONI DISCIPLINARI
Anche queste importanti problematiche non sono contemplate nella
circolare ministeriale. In caso di inadempienze contrattuali,
quali ritardi nell’inizio del lavoro, assenze ingiustificate e
abbandono ingiustificato del posto di lavoro, in virtù del legame
fiduciario che lega di due coobbligati, è imputabile ad entrambi i
lavoratori.
Diversa interpretazione deve essere invece accolta in merito
all’applicazione di sanzioni disciplinari, le quali sono imputabili
unicamente al lavoratore responsabile delle stesse. L’applicazione
di una sanzione disciplinare non può però ricadere negativamente sul
datore di lavoro il quale, in caso sanzione comminata nella forma di
sospensione dal lavoro, può legittimamente pretendere dall’altro
coobbligato l’adempimento dell’intera obbligazione.
Nel caso di licenziamento disciplinare, valgono le considerazioni
viste per la risoluzione del contratto.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Il contratto di job sharing può risultare interessante per gli conciliare
impegni familiari dei lavoratori con quelli lavorativi, in quanto
permette una razionalizzazione dei tempi di alvoro, che vengono
stabiliti dagli stessi lavoratori. Presume uno stretto legame fiduciario
tra i lavoratori coobbligati.
Per le imprese può risultare interessante in quanto, dalle
esperienze riscontrate in altri paesi dove questa tipologia contrattuale
risulta già da tempo applicata (es. Stati Uniti, Paesi nordici, i
lavoratori in job sharing contribuiscono a ridurre l’assenteismo dei
lavoratori, hanno una maggiore motivazione nel lavoro e, in
conseguenza di ciò, offrono prestazioni particolarmente intense.
In Italia , questa tipologia contrattuale ha al momento una scarsa
applicazione pratica, anche in ragione delle incertezze collegate alla
mancanza di una disciplina generale. Queste ultime potrebbero essere
superate dalla contrattazione collettiva, soprattutto aziendale,
chiamata dalla stessa circolare a fornire un quadro di riferimento
generale di questo istituto.
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