Un utile strumento contrattuale per un primo ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro
Rispetto alla regolamentazione del cosiddetto lavoro interinale, la nuova
legislatura in merito contribuisce a riportare la condizione italiana su un
piano di parità rispetto ai principali paesi europei. In questo senso, viene
ulteriormente garantita la tutela dei lavoratori temporanei, secondo un
modello di inquadramento legislativo che risulta ispirato a quello francese. Il
lavoro temporaneo si definisce, quindi, come un importante canale che favorisce
l'ingresso nel mondo lavorativo di tutti coloro, soprattutto dei più giovani,
che intendono muovere i primi passi nel mercato del lavoro. Un mercato che
risente, oggi come non mai, delle fluttuazioni dell'economia globalizzata.
I tre protagonisti del lavoro temporaneo: l'agenzia fornitrice, il lavoratore
e l'azienda utilizzatrice
Quando un'azienda richiede una prestazione d'opera di natura temporanea, può
far ricorso alla formula del lavoro interinale. Si tratta di una prassi che
prevede la relazione fra tre soggetti: l'azienda utilizzatrice, l'azienda
riconosciuta dal Ministero del Lavoro (o agenzia) e il lavoratore. Quest'ultimo,
per conto dell'agenzia che lo assume di norma, è chiamato a prestare la propria
opera temporanea all'impresa utilizzatrice, agendo sotto la sua direzione.
L'agenzia, in relazione al tipo di impiego e al tempo previsto della sua durata
comunicatogli dall'impresa utilizzatrice, assume il prestatore d'opera con un
contratto a tempo determinato corrispondente alla durata del suo impegno.
Se l'agenzia lo assume a tempo indeterminato, il lavoratore riceve un
risarcimento per tutti i giorni che non lavora
Tuttavia, l'agenzia può decidere di assumere il lavoratore a tempo
indeterminato, inviandolo presso ulteriori imprese utilizzatrici che ne
richiedono volta per volta l'opera. Se si verifica questa seconda possibilità,
al lavoratore è garantita un'indennità di disponibilità relativa alle
giornate in cui, pur rimanendo a disposizione, non è stato chiamato a lavorare.
Si danno però casi in cui è l'azienda utilizzatrice ad assumere a tempo
indeterminato il lavoratore al termine della missione. A questo proposito, la
nuova legge ha provveduto a rimuovere tutti gli eventuali ostacoli legali
frapposti dalle agenzie, venendo così incontro alle legittime aspirazioni dei
lavoratori.
Le agenzie di lavoro temporaneo velocizzano i tempi della ricerca e del
reclutamento per i lavoratori e le aziende
In questo nuovo scenario, si sottolinea l'importante ruolo di intermediazione
svolto dall'azienda fornitrice di figure professionali. Le agenzie di fornitura
di lavoro interinale, infatti, oltre a non essere soggette al divieto di
ricoprire la mansione svolta previsto dalla legge 23-10-1960 n. 1369, sono anzi
riconosciute dal legislatore per le funzioni offerte al mercato del lavoro. Si
tratta quasi sempre di indispensabili servizi di reclutamento, selezione e
collocamento di personale lavorativo che contribuiscono a snellire il mercato
del lavoro, riducendo i spesso snervati tempi della ricerca, sia da parte dei
lavoratori che delle stesse aziende.
I costi per le aziende utilizzatrici del lavoro interinale
Le aziende, in effetti, devono corrispondere alle agenzie fornitrici un compenso
che si somma al costo del lavoro svolto e al contributo preventivato per la
formazione professionale dei lavoratori interinali. A conti fatti e in
proporzione, quindi, per un'azienda l'"affitto" di un lavoratore
temporaneo viene a costare di più di una tradizionale assunzione a tempo
indeterminato. Nonostante il maggior costo orario, molte imprese si sono
orientate ad utilizzare il lavoro temporaneo per l'elasticità del nuovo
strumento, per l'assoluta certezza sul tipo di rapporto instaurato e dei relativi costi.
I casi in cui la legge non consente l'utilizzo di lavoro temporaneo
La legge esclude la fornitura di lavoro temporaneo nei casi di a) per le
mansioni individuate dai CCNL di categoria con particolare riguardo alle
mansioni più pericolose, b) sostituzione di lavoratori in sciopero, c) in
aziende che, nei dodici mesi precedenti, abbiamo messo in mobilità, in cassa
integrazione o licenziato parte del personale, d) imprese non in regola con la
valutazione dei rischi (art. 4 DL n. 626/94), e) attività produttive che
richiedono particolari controlli medici e, in generale, mansioni che comportano
particolari rischi per i lavoratori.
La
normativa sul lavoro interinale e' contenuta nella legge 196/97
chiamata "Pacchetto Treu". L'approvazione di questa
legge parte però più da lontano, precisamente da alcune linee
guida stabilite nell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993
e meglio poi chiarite nel contesto di un altro importante
accordo sull'occupazione, che e' stato il "Patto per il
lavoro" siglato dalle parti sociali e dal Governo il 24
settembre 1996.
Ulteriori informazioni in
merito a questo tipo di contratto presso le sociatà di lavoro
interinale iscritte in un apposito Albo riconosciuto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consultabile sul
sito Internet www.minlavoro.it
COS'E' IL LAVORO INTERINALE ?
Una forma di lavoro non contemplata prima nel nostro ordinamento ma
diffusa invece nel resto dell'Unione Europea. I tedeschi lo chiamano
"leasing di manodopera" mentre francesi e spagnoli lo
definiscono "lavoro in affitto". Viene infatti prevista la
possibilità per le imprese di "affittare" dipendenti a tempo
determinato reclutandoli da agenzie specializzate iscritte ad un albo.
Per cui un'impresa fornitrice può porre uno o più lavoratori a
disposizione di un'altra azienda affinché ne utilizzi, in via
temporanea, le prestazioni. La motivazione alla base di tale ipotesi
contrattuale e' il "soddisfacimento di esigenze di carattere
temporaneo delle imprese utilizzatrici".
CHI PUO' FARE LAVORO INTERINALE ?
Possono prestare la propria attività lavorativa come lavoratori
interinali, tutti i lavoratori senza distinzione anche se inseriti nelle
liste di mobilità compreso i dirigenti.
CASI IN CUI E' POSSIBILE UTILIZZARE IL LAVORO
INTERINALE :
-
In tutti i casi che verranno previsti dai Contratti collettivi
nazionali di lavoro;
-
Per temporanee utilizzazione di qualifiche non presenti in Azienda (es.: nel caso di un nuovo lavoro, di una commessa eccezionale);
-
Per sostituzione di lavoratore assente.
QUANDO E' INVECE VIETATO RICORRERVI ?
-
Sono escluse solo alcune qualifiche di basso contenuto
professionale, che dovranno essere individuate dalla contrattazione
collettiva; Fino a quando i contratti non saranno approvati, non vi
sono limiti, tuttavia vi e' il rischio di una impugnazione nel caso
in cui sia impiegato un lavoratore poi ritenuto dal C.C.N.L. di
basso profilo e quindi escluso.
-
Quelli da adibire a lavorazioni che richiedono sorveglianza medica
speciale.
-
Per sostituzione personale in sciopero (anche senza questo
divieto, si sarebbe arrivati alle medesime conclusioni con
l'articolo 28 dello statuto);
- In caso unità produttive interessate da licenziamenti collettivi
negli ultimi 12 mesi; il divieto riguarda le identiche mansioni ed
anche in tal caso vi e' una deroga per la sostituzione di personale
assente;
- In caso di unità interessate da sospensione
dell'attività
lavorativa, o da parziale riduzione di orario con ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni;
- Nel caso in cui l'azienda non abbia provveduto alla valutazione
del rischio (sulla base di ciò che viene previsto nel D.L.vo
626/94). Il rapporto di lavoro interinale presuppone la trilateralità dei soggetti,
cioè: Una azienda fornitrice, il lavoratore/trice in affitto, un'azienda utilizzatrice. Ognuno di
questi soggetti ha, nel contesto legislativo, dei vincoli precisi.
AZIENDE FORNITRICI (AGENZIE DI FORNITURA DI LAVORO
TEMPORANEO)
La legge prevede che possano operare come aziende fornitrici di
manodopera temporanea, solo quelle che avranno ottenuto l'autorizzazione
a farlo, comprovata dall'iscrizione ad un apposito albo istituito presso
il Ministero del Lavoro. Possono essere imprese di ogni tipo senza
distinzione, nonché le pubbliche amministrazioni. Sono comprese anche
le organizzazioni di tendenza e gli Enti che non perseguono fine di
lucro.
Non possono invece ricorrere al lavoro temporaneo
-
Le imprese che abbiano proceduto a licenziamenti o sospensioni o
riduzioni d'orario (CIG) vi e' un divieto valido per 12 mesi,
decorrenti dal licenziamento collettivo;
-
Le imprese che non abbiano provveduto alla valutazione del
rischio;
-
Le imprese che abbiano superato le percentuali di lavoro
temporaneo specificate dal contratto collettivo nazionale (se
previste);
-
Le imprese che svolgono un lavoro pericoloso, per il quale non e'
consentito il ricorso al lavoro temporaneo e richiedono di
particolare sorveglianza medica speciale;
-
In caso di sciopero, per sostituzione del personale scioperante.
Requisiti richiesti alle imprese fornitrici, per
ottenere l'autorizzazione a operare
- Possono essere società, anche cooperative italiane o
dell'Unione
Europea che abbiano un capitale sociale versato di almeno un
miliardo di Lire e essere presenti con propri uffici in almeno
quattro regioni del territorio nazionale;
- Devono essere società i cui responsabili non abbiano subito, o
abbiano pendenti, procedimenti di condanne penali.
- Le società cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
normalmente richiesti, devono essere composte da almeno 50 soci, di
cui uno (considerato socio sovventore), deve essere un fondo
mutualistico finalizzato allo sviluppo ed alla promozione della
cooperazione previsto dalla legge 59/92. Devono avere lavoratori
dipendenti, in quanto solo questi ultimi possono essere offerti in
"leasing". Il numero di giornate lavorative
prestate dai dipendenti deve essere pari ad almeno 1/3
rispetto a quelle effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.
- A garanzia dei crediti economici e contributivi dei lavoratori, le
società devono aver versato la somma di settecento milioni di
Lire, come deposito cauzionale, per il primo biennio (infatti
l'autorizzazione ad operare e l'iscrizione all'albo del Ministero,
e' temporanea ed ha una validità di due anni, trascorsi i quali, il
Ministero dovrà valutare se trasformarla a tempo indeterminato).
CONTRATTO TRA IMPRESA FORNITRICE E IMPRESA
UTILIZZATRICE :
Forma :
obbligatoriamente scritta. Copia del contratto di fornitura di
manodopera temporanea, va rimessa entro 10 giorni alla Direzione
Provinciale del Lavoro.
Contenuto:
il motivo della fornitura, il numero dei lavoratori interessati, il
luogo della prestazione, l'orario e la durata del lavoro, le mansioni,
il trattamento economico e normativo, le obbligazioni del datore di
lavoro interinale finalizzate al pagamento delle retribuzioni e degli
oneri previdenziali, nonché, la responsabilità in solido
dell'azienda utilizzatrice in caso di inadempienza degli obblighi
contributivi e retributivi da parte dell'azienda fornitrice.
SANZIONI
- Continua a trovare applicazioni la legge 1369/60,
cioè il divieto
di intermediazione di manodopera, per chi si serve di lavoratori
temporanei reperiti in aziende non abilitate, quindi non iscritte
all'albo;
- Chi esige o percepisce compensi da parte del lavoratore temporaneo
per avviarlo al lavoro e' punito con l'arresto, non superiore ad 1
anno, o con una ammenda da lire 5 milioni a lire 12 milioni, in più
verrà disposta la cancellazione dall'albo;
-
Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo il termine,
il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20% della
retribuzione giornaliera fino al decimo giorno successivo. Se la
prestazione continua oltre a tale termine il lavoratore si considera
assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice (art. 10,
c.3)
-
Se manca la forma scritta, il contratto di fornitura a tempo
determinato si converte a tempo indeterminato nei confronti
dell'impresa utilizzatrice (ciò non vale per le pubbliche
amministrazioni) (art. 10 c.3)
IL LAVORATORE INTERINALE
L' ASSUNZIONE DEL
LAVORATORE INTERINALE PUO' ESSERE
A tempo determinato
L'assunzione da parte dell'impresa fornitrice avviene proprio in
vista della specifica destinazione all'impresa utilizzatrice e
per la durata da questa richiesta (eventualmente anche per
rimpiazzare un altro lavoratore temporaneo a sua volta
impossibilitato a lavorare per malattia, infortunio, gravidanza
o servizio militare);
A tempo indeterminato
In questo caso il lavoratore nel tempo in cui e' a disposizione
dell'impresa fornitrice senza prestare attività lavorativa o
essere impiegato in attività di formazione, riceve una speciale
indennità di "disponibilità" che verrà
successivamente determinata ed aggiornata, da parte del Ministro
del Lavoro. Le misure di tale indennità vengono però,
naturalmente in via generale, demandate alla futura
contrattazione collettiva.
CONTRATTO TRA IMPRESA FORNITRICE E LAVORATORE INTERINALE
Forma
E' prescritta la forma scritta del primo contratto e
dell'eventuale proroga; copia del contratto deve essere
consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall'inizio
dell'attività.
Contenuto
Motivi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo,
indicazioni impresa fornitrice e utilizzatrice, mansioni, prova,
durata, luogo, orario, data di inizio e termine, indicazioni
relative alle misure di sicurezza necessarie per ricoprire la
mansione. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, tramite la
redazione di altro contratto scritto, nei casi e per la durata
che dovranno essere previsti dalla contrattazione collettiva.
DIRITTI DEL LAVORATORE
- Diritto ad un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari
livello dell'impresa utilizzatrice, (potrebbe sorgere
qualche problema per l'ipotesi prevista dall'articolo 1,
comma 2, cioè nei casi di "temporanea utilizzazione in
qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali"). I contratti collettivi delle imprese
utilizzatrici, dovranno prevedere modalità e criteri per la
determinazione e la corresponsione delle erogazioni
economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di obiettivi contrattati nell'impresa.
-
Viene ribadito anche il diritto di fruizione, in via
generale, dei servizi aziendali dell'Azienda utilizzatrice
(ad esempio la mensa aziendale).
- Il lavoratore temporaneo, durante il suo utilizzo in
un'impresa, ha gli stessi diritti sindacali del lavoratore
interno di quell'impresa, e partecipa quindi anche alle
assemblee sindacali retribuite che si tengono presso
l'impresa che li utilizza. Il contratto collettivo delle
imprese interinali, stabilirà anche i termini del diritto
di riunione dei lavoratori temporanei nell'impresa
fornitrice.
-
Prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di
assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del
periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa
di recesso.
-
Essere informato dei rischi correlati alla mansione da
svolgere e di essere, dall'impresa utilizzatrice,
debitamente addestrato all'utilizzo delle attrezzature nel
rispetto degli articoli del decreto legislativo 626/94.
-
E' salvo il diritto per il lavoratore di accettare
l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, dopo la
scadenza del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ed
e' nulla qualsiasi pattuizione da parte dell'impresa
fornitrice, anche in forma indiretta;
- Al lavoratore assunto a tempo indeterminato da un'impresa
di fornitura di lavoro temporaneo, verrà garantita anche
durante i periodi in cui non viene impiegato in attività
lavorative, un'indennità di disponibilità che sarà
determinata dalla contrattazione collettiva, e comunque
questa non potrà essere inferiore alla misura prevista, ed
aggiornata periodicamente, dal Ministero del Lavoro. Nel
caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per
l'attività
svolta presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di
riferimento mensile, sia inferiore all'importo di
disponibilità, e' al medesimo corrisposta la differenza da
parte dell'impresa fornitrice.
DOVERI DEL LAVORATORE
-
Poiché egli e' inserito nell'organizzazione dell'impresa
utilizzatrice deve rispondere a questa sotto il profilo
direttivo (art.3,c.2); sotto il profilo disciplinare rimane
sottoposto al potere dell'impresa fornitrice alla quale
comunque dovranno essere forniti elementi utili alla
valutazione, ovviamente nel caso in cui si chieda che siano
applicate sanzioni disciplinari (art.6). In caso di
licenziamento o di sospensione del rapporto del lavoro
temporaneo, l'impresa utilizzatrice potrà richiedere
secondo il particolare contratto stipulato l'invio
temporaneo di altro dipendente da parte dell'impresa
fornitrice. Tutto e' rimesso comunque alla autonomia delle
parti, nel senso che la legge non si preoccupa di questi
rapporti interni alle due società.
-
Il lavoratore non e' calcolato (art.2,c.8) di fini del
computo dei dipendenti per l'applicazione delle Leggi sul
collocamento obbligatorio e ora per l'assunzione degli
appartenenti alle cosiddette "fasce deboli" (legge
223 del 1991 e 608 del 1996).
AZIENDE UTILIZZATRICI
Obblighi per l'impresa utilizzatrice :
-
Informare il lavoratore interinale rispetto i rischi
possibili della mansione da ricoprire, specialmente quando
questa rientra nel campo di quelle assoggettate a
particolare sorveglianza medica, osservando nei confronti
del lavoratore anche tutti gli obblighi di protezione
previsti nei confronti dei propri dipendenti, essendo in
prima persona responsabile delle violazione a leggi e
contratti collettivi in merito alla sicurezza dell'ambiente
di lavoro.
- Nel caso intenda adibire il lavoratore interinale a
mansioni superiori a quelle previste nel contratto di
fornitura, l'azienda utilizzatrice lo dovrà comunicare a
quella fornitrice e al lavoratore. In caso non lo facesse,
risponderebbe in via esclusiva per le differenze spettanti
al lavoratore occupato in mansioni superiori;
-
L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il
limite di garanzia previsto, dell'obbligo di retribuzione e
di contribuzione non adempiuti dall'azienda fornitrice;
- Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte
dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice dovrà
comunicare alla prima gli elementi che formeranno oggetto
della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70;
- L'impresa utilizzatrice
risponderà nei confronti dei
terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro
temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.
- L'impresa utilizzatrice dovrà comunicare alle
rappresentanze sindacali unitarie e/o in mancanza alle
associazioni territoriali di categorie delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative :
a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro
temporaneo, prima che avvenga la stipula del contratto; se
vi sono motivate ragioni di urgenza alla stipula del
contratto, la comunicazione può essere successivamente data
entro i 5 giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per tramite delle
associazioni dei datori di lavoro, dovrà fornire il numero
e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica
dei lavoratori interessati.
PRESTAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER ISCRITTI ALLA LISTA
DI MOBILITA'
L'aspetto del lavoro interinale collegato alla iscrizione delle
liste di mobilità, e' regolamentato dall'articolo 8 della Legge
196/97, vediamo cosa e' previsto per i lavoratori che presentano
questa particolare condizione:
- Alle aziende fornitrici che assumano lavoratori iscritti
alle liste di mobilità a tempo indeterminato, verranno concessi sgravi contributivi pari a quelli previsti
per apprendisti per 18 mesi. Verrà altresì concesso a
titolo di contributo il 50% dell'ammontare delle mensilità
di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore,
naturalmente questo contributo sarà concesso, alla fine del
periodo di fruibilità da parte del lavoratore.
- Qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la
prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa
utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di
mobilità, ovvero per i periodi in cui e' corrisposta
l'indennità
di disponibilità, al medesimo lavoratore corrisposta la
differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione o
di indennità di disponibilità, e l'indennità di mobilità;
Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice di manodopera
temporanea, mantiene il diritto all'iscrizione alle liste di
mobilità.
- Il lavoratore iscritto nelle liste di
mobilità, non potrà rifiutare l'offerta di assunzione presso un'impresa
fornitrice di manodopera temporanea, nemmeno se questa fosse
a tempo determinato. In caso di rifiuto, la Direzione
Provinciale del Lavoro, su segnalazione della sezione
circoscrizionale per l'impiego (collocamento) disporrà la
sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari
a quello del contratto offerto, e comunque non inferiore ad
un mese. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso
entro 30 giorni alla Direzione Provinciale del lavoro, la
quale deciderà, con provvedimento definitivo entro 20
giorni.
LAVORO INTERINALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale
dei prestatori di lavoro temporaneo, le imprese fornitrici
saranno tenute a versare un contributo pari al 5% della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti. Tali contributi
andranno rimessi ad un fondo appositamente costituito presso il
ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere
destinati al finanziamento anche con il concorso delle regioni,
di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di
formazione dei lavoratori assunti con contratto di fornitura
temporanea. I finanziamenti saranno deliberati da un'apposita
commissione. Nel contratto collettivo applicato alle aziende
fornitrici di manodopera temporanea, può essere previsto un
adeguamento in aumento del contributo del 5%, per ampliare, a
beneficio dei prestatori d'opera temporanei, la garanzia di un
sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro.
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