Apprendistato:
 

L'apprendistato e' uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore e' obbligato ad impartire o far impartire all'apprendista, l'insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera lavorativa.

A CHI SI APPLICA ?
L'età minima per essere assunti come apprendisti e' fissata a 14 anni purché si sia adempiuto all'obbligo scolastico, questo limite d'età rimarrà tale solo fino a che non verrà licenziata la legge di riforma sui cicli scolastici, che eleverà l'obbligo scolastico a 16 anni.
La Legge Treu, infatti, introduce sostanziali modifiche alla legge 25/55, fissando come età minima per l'apprendistato i 16 anni (solo dopo elevazione dell'età dell'obbligo), mentre l'età massima viene elevata a 24 anni.
Nelle aree definite ad obiettivo 1 e 2 dall'Unione Europea l'età massima arriva a 26 anni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap il limite d'età massima viene fissato a 28 anni.

Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi ai centri per l'impiego della propria regione e della propria provincia e uffici di informazione e orientamento degli assessorati alla formazione provinciali e regionali.


L'apprendistato e' permesso in tutti i settori lavorativi compreso quello agricolo

COME AVVIENE L'ASSUNZIONE

  • Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del Lavoro, precisando le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che otterranno al termine del periodo d'apprendistato.
  • Il numero di apprendisti che la ditta può assumere, non deve superare il 100% dei lavoratori qualificati occupati nell'impresa.
  • L'assunzione deve essere obbligatoriamente preceduta da visita medica di idoneità alle mansioni.

DURATA DELL' APPRENDISTATO

  • La durata varia a seconda dei settori produttivi e dei C.C.N.L. applicati, essa non potrà essere inferiore a 18 mesi e superiore ai 4 anni. Restano salve le condizioni di miglior favore del settore dell'artigianato per il quale la durata massima del periodo di apprendistato resta fissato a 5 anni
  • I periodi di apprendistato prestati presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima dell'apprendistato, purché non separati tra loro da interruzioni superiori all'anno e si riferiscano alle stesse attività produttive.
  • Può essere concordato tra le parti un periodo di prova, che sarà regolato dall'articolo 2096 del codice civile e che non potrà superare la durata di massimo 2 mesi.

 

APPRENDISTATO E FORMAZIONE
La formazione dell'apprendista dovrà essere effettuata all'esterno dell'impresa presso Centri di Formazione Professionale che dovranno poi certificare l'avvenuta formazione e il livello di formazione raggiunto.

Infatti, ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della Legge Treu (19/06/97), le agevolazioni contributive a favore delle imprese troveranno applicazione solo a condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai C.C.N.L.

Le ore formative sono fissate in almeno 120 ore annue, sarà previsto un impegno ridotto solo per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

I contenuti formativi, che nel primo anno dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, la prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale entro 30 giorni dalla decisione del Comitato dei Ministri sentite anche le parti sociali.

In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore delle iniziative formative, comprendendo fra questi anche i titolari delle imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore.
Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Treu, verranno determinate le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici.

 

ORARIO DI LAVORO

  1. L'orario lavorativo dell'apprendista non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore settimanali.
    Ciò vuol dire che le ore di straordinario, previo consenso del lavoratore in quanto assolutamente facoltative, potranno essere effettuate per un numero massimo di 4 ore settimanali non collegate al normale orario di lavoro non essendo possibile, per legge, prolungare oltre le 8 ore l'attività giornaliera.
  2. Le ore di insegnamento teorico complementari, previste dalla legge come obbligatorie, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
  3. E' fatto espresso divieto per gli apprendisti di prestare attività lavorativa nelle fasce orarie notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
  4. Le ferie non potranno essere concesse per un periodo inferiore ai 30 giorni per chi ha meno di 16 anni, e di 20 giorni per età superiore ai 16 anni.

 

RETRIBUZIONE
La durata del periodo di apprendistato è fissata dai C.C.N.L. in rapporto al livello di inquadramento che il lavoratore avrà al momento del raggiungimento della qualifica.

Durante tutto il periodo di apprendistato la retribuzione del lavoratore apprendista viene fissata in modo percentuale rispetto alla retribuzione piena.

Tali percentuali retributive cresceranno in rapporto alla crescita di anzianità del servizio, fino ad arrivare alla fine del periodo ad essere una retribuzione piena

Il lavoratore apprendista non versa i contributi previsti per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e quelli relativi alla disoccupazione pertanto, in caso di periodi di malattia, riceverà una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti dell'impresa perché non godrà dell'integrazione di questa indennità da parte dell'Inps, ma solo della quota percentuale dovuta dall'impresa.
L'apprendista non può ricevere, non versando nulla per il fondo, l'indennità di disoccupazione.

 

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO E CONSEGUIMENTO DI QUALIFICA
Qualora al termine del periodo di apprendistato non vi sia disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice Civile, l'apprendista é mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato é considerato utile ai fino dell'anzianità di servizio del lavoratore.

L'assunzione di apprendisti é particolarmente diffusa da parte delle aziende in quanto per questi lavoratori sono previsti significativi sgravi contributivi che riducono il costo del lavoro.

L'azienda avrà la possibilità di godere degli sgravi contributivi per un ulteriore anno dalla data di conferma del lavoratore apprendista in lavoratore qualificato con contratto a tempo indeterminato.

 

DIRITTI PREVIDENZIALI DELL'APPRENDISTA

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
In base alla normativa vigenti sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione.

 

MALATTIA
Non è prevista l'indennità economica di malattia per i periodi di assenza dal lavoro ma solo le prestazioni di assistenza sanitaria generica, specialistica, ambulatoriale, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica.

 

MATERNITA'
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità di maternità obbligatoria e facoltativa

 

CIG E MOBILITA'
Sono esclusi dall'applicazione della normativa in materia di CIG e Mobilità

 

DISOCCUPAZIONE
Non è prevista l'indennità di disoccupazione in quanto non viene versato il relativo contributo. Le giornate lavorate sono però utili al perfezionamento dei 78 gg effettivamente lavorati necessari per ottenere l'indennità di D.S. Requisiti Ridotti (semprechè sia stato versato almeno 1 contributo per la DS due o più anni prima)

 

CONTRIBUTI PENSIONISTICI
I periodi di apprendistato sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti per pensioni di Invalidità, Vecchiaia, Anzianità, Superstiti.

 

 

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